Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18865 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18865 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO SERGIO nato il 09/07/1967 a PALERMO
avverso l’ordinanza del 27/12/2017 del TRIB. LIBERTA 1 di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avv. FORMUSO ANGELO sostituto processuale dell’avvocato
FARINA GIUSEPPE in difesa di NAPOLITANO SERGIO si è riportato ai motivi di
ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, a seguito di
istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato Sergio
NAPOLITANO avverso l’ordinanza cautelare emessa il 30.11.2017 dal
GIP distrettuale con la quale è stata applicata al predetto la misura della

riconosciuti a carico del NAPOLITANO gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati di cui ai capi a)(art. 416 bis cod. pen. in relazione alla
partecipazione a Cosa Nostra con ruolo apicale sul mandamento di
Resuttana), d)(concorso in estorsione aggravata anche dall’art. 7 d.l. n.
152/91),e)ed x)(concorso in tentata estorsione aggravata anche dall’art.
7 d.l. n. 152/91) e la misura applicata.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del NAPOLITANO deducendo:
2.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e
vizio della motivazione essendo stata riconosciuta la gravità indiziaria in
ordine al reato sub a) sulla base della partecipazione del ricorrente ad
incontri con altri soggetti di cui non è noto il contenuto, non essendone
stati captati i dialoghi il cui presunto oggetto illecito è stato ricostruito in
via postuma e congetturale sulla base di altre intercettazioni. Peraltro la
pretesa illiceità dell’oggetto di tali incontri si scontrerebbe – quanto a
quelli del 28.2.2015 e del 7.9.2015 con Salvatore Lo Cricchio rispettivamente con la natura pubblica del locale ove è avvenuto e con il
rapporto parentale sussistente tra il ricorrente ed il LO CRICCHIO. Anche
il rilievo dei plurimi contatti tra il ricorrente e Sergio MACALUSO risulta
privo di concludenza in assenza di pianificazione o realizzazione di
attività illecite. Infine, è rimasto senza risposta il rilievo difensivo in
ordine alla assenza di indicazioni da parte dei collaboratori di giustizia
del ricorrente quale intraneo alla consorteria criminale.
2.2. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria
relativamente alla ipotesi apicale ascritta sub a) ritenuta rimandando
alla captazione del colloquio del 5.4.2015, intrattenuto tra il coindagato
Sergio MACALUSO e suo cognato, senza individuare concreti atti di
direzione e comando in capo al ricorrente.

1

custodia in carcere, ha confermato la decisione con la quale sono stati

2.3. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria
relativa al reato estorsivo sub d) che non ha tenuto conto delle
deduzioni difensive al riguardo che avevano fatto leva sulla circostanza
che la captazione che coinvolge il ricorrente (in data 25/6/2015) risulta
essere ben successiva alla epoca di consumazione dei fatti (commessi
dal novembre 2014 ad aprile 2015). In ogni caso, l’intervento del
ricorrente risulta limitato al futuro versamento della somma di euro

alcuna emergenza in ordine alla imposizione all’estorto del Salsiera per
l’assunzione.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla
ritenuta gravità indiziaria relativamente al reato estorsivo sub x) non
essendo stato chiarito qualkcontributo causale abbia posto in essere il
ricorrente e non risultando idonea a integrare la ipotesi estorsiva la sola
richiesta di “cercare l’amico”. In ogni caso, l’assenza di qualsiasi altra
condotta estorsiva doveva far ritenere sussistente l’ipotesi di desistenza
volontaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è generico, quando non proposto per ragioni di
fatto, rispetto alla motivazione resa dalla ordinanza in ordine alla
partecipazione associativa del ricorrente con ruolo di direzione del
mandamento di Resuttana.
L’ordinanza – rilevando l’assenza di contestazioni sul ruolo associativo
da parte della difesa – rinvia a quella ordinanza genetica di cui
ripercorre sinteticamente i contenuti rilevanti. Richiama a tal fine senza incorrere in vizi logici e giuridici – a partire dagli esiti
dell’operazione “Apocalisse” sullo storico mandamento di Resuttana
l’emergenza in primo piano del ricorrente nel risollevare le sorti del
mandamento: risultano i suoi rapporti di frequentazione con i principali
esponenti della famiglia mafiosa di Resuttana – e, in particolare, con
Sergio MACALUSO – e la partecipazione dello stesso ricorrente a molte
riunioni con i sodali, tra le quali quella particolarmente importante del
2

1.500,00, fatto non oggetto di contestazione, non risultando – infine –

2.12.2014 presso l’abitazione della sorella di Giovanni NIOSI con
quest’ultimo, con il capo mafia Vincenzo GRAZIANO ed altri esponenti
del sodalizio, nell’ambito della quale il GRAZIANO – consapevole
dell’approssimarsi del suo arresto per le propalazioni di Vito GALATOLO aveva stabilito un nuovo assetto del mandamento di Resuttana
assegnando i compiti ai singoli, in sua assenza, e nello specifico un ruolo
di rilievo al NIOSI. Altri successivi incontri sono individuati ed il relativo

NAPOLITANO, Vincenzo Di Maio e Sergio Macaluso nell’ambito della
quale i partecipanti discutevano della necessità di riorganizzare
l’associazione e soprattutto di raccordarsi con il Niosi mediante incontri
settimanali che evitassero il suo isolamento e l’esautoramento dal
controllo della cassa. Infine, la ordinanza rinvia ad ulteriori emergenze non oggetto di contestazione – a carico del ricorrente contenute nella
ordinanza impugnata.
3. Rispetto alla motivazione appena illustrata, attraverso il motivo
formalmente dedotto si svolge – in realtà – una nuova contestazione di
merito non proponibile in sede di legittimità. Il Tribunale si è invero
collocato nell’alveo di legittimità riconoscendo la partecipazione del
ricorrente al sodalizio mafioso del mandamento di Resuttana in quanto
sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di
partecipazione alla associazione mafiosa, l’essere a conoscenza
dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della
zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli
argomenti trattati e l’essere stato ammesso a partecipare a degli
incontri in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali (Sez. 1, n.
4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915), risultando – per di più – a
carico del ricorrente la sua partecipazione ad attività intimidatorie e di
imposizione tipicamente riferibili al sodalizio mafioso.
4. Il secondo motivo è parimenti generico rispetto alla risposta
offerta dalla ordinanza impugnata in ordine alla medesima questione
proposta dalla difesa (v. pg.13) che fa leva non solo sulla perspicua
conversazione captata con Sergio Macaluso ma anche sulle indicazioni
della ordinanza genetica in relazione all’autorizzazione all’apertura di
nuove attività commerciali, alle questioni relative al traffico di
stupefacenti nel quartiere Zen di Palermo, alla rinegoziazione degli
accordi con i referenti dell’ippodromo e alla partecipazione alle critiche
mosse al Niosi per la sua gestione organizzativa dell’associazione che
3

contenuto mafioso è desunto da una conversazione del 26 gennaio tra il

culminarono nella decisione di sollevarlo da incarichi di tipo direttivo
all’interno della cosca di Resuttana.
5. Il terzo motivo è del tutto generico rispetto alla motivazione
offerta dalla ordinanza in ordine alla partecipazione del ricorrente al
fatto estorsivo e secondo la quale – tenendo conto della deduzione
difensiva oggi riproposta – la captazione del 25.6.2015, che vede
protagonista il ricorrente e l’estorto, ricollega – non illogicamente – il

già da novembre 2014, riferendosi al pagamento della tranche di Pasqua
2015 non ancora versata dal GALLUZZO (che assumeva di non doverla
avendo aperto il locale il 27 marzo 2015), al quale lo stesso ricorrente
ribadiva l’accordo precedentemente raggiunto per la “messa a posto” del
suo nuovo locale, facendo riferimento in maniera esplicita ad un “libro”
in cui erano annotate le entrate della famiglia mafiosa.
6. Il quarto motivo è generico ed in fatto rispetto alla individuata
presenza del NAPOLITANO al momento dell’approccio estorsivo
materialmente realizzato da Antonio TUMMINIA il quale aveva
prospettato all’imprenditore la necessità di procurarsi una “protezione”
(“cercarsi un amico”) perché “a Palermo non funziona così”, ricevendo la
reazione dello stesso imprenditore che lo aveva inseguito per un tratto
di strada con il cellulare in mano, finché il TUMMINIA non era salito a
bordo dell’auto del NAPOLITANO con il quale era poi intercettata la
conversazione. La dedotta desistenza si fonda su questione di fatto non
dedotta al giudice di merito e, pertanto, non proponibile in questa sede
di legittimità.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
8. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen..

4

ricorrente agli accordi precedentemente presi per il pagamento del pizzo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 comma iter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 22.3.2018.

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