Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18685 del 27/02/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18685 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FUMAGALLI ANGELO ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE SULLA MINORE parte
offesa nel procedimento
c/
FRIGERIO LORENZO GIUSEPPE nato il 11/08/1966 a MONZA
avverso l’ordinanza del 10/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette~ite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 27/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Sofia Fumagalli – persona offesa nel procedimento penale
riguardante il decesso del congiunto Giuseppe Nigro, vittima del reato di omicidio
colposo stradale a carico di Giuseppe Lorenzo Frigerio – propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del 10.10.2017 emessa in sede di udienza
preliminare dal Giudice del Tribunale di Monza, con la quale è stata dichiarata la
inammissibilità della costituzione di parte civile della ricorrente (e di Elaide
raggiunto ex art. 444 cod. proc. pen. tra l’imputato ed il PM, per cui la detta
costituzione non poteva essere ammessa al solo scopo di ottenere il rimborso
delle spese processuali.
Eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato, lamentando che la
indiscriminata esclusione si è, in realtà, fondata sull’esigenza di liberare l’udienza
preliminare dall’impaccio rappresentato dalla presenza delle parti civili; che il
potere di esclusione della parte civile non è esercitabile al di fuori dei casi
consentiti e previsti dalla legge; che nel caso la decisione del giudice si pone al di
fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;
che infatti il Giudice dell’udienza preliminare non “può” ma “deve” ammettere la
partecipazione al processo penale di tutti i soggetti danneggiati dal reato che ne
fanno regolarmente richiesta, non potendo affidarsi ad altri criteri soggettivi ed
arbitrari, privi di fondamento giuridico ma che celano ragioni di mera
opportunità.
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le considerazioni che seguono.
2. Giova rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte,
è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e
stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma
anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni
ragionevole limite (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). L’abnormità
dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per
la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
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Nigro), sul rilievo che la stessa era intervenuta successivamente all’accordo
processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo
(Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 – dep. 2014, Fabozzi, Rv. 25915801; Sez. 2, n.
29382 del 16/05/2014, Pmt in proc. Veccia, Rv. 25983001).
3. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso che occupa conduce ad
escludere che l’ordinanza adottata dal GUP sia affetta da abnormità, poiché essa,
pur potendo, in ipotesi, essere affetta da violazione di legge, non integra una
ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina alcuna stasi del
procedimento.
Ed infatti, se è pur vero, come rilevato dalla ricorrente, che il potere
riconosciuto al Giudice di disporre l’esclusione della parte civile è delineato e
delimitato dalle norme processuali che disciplinano l’azione civile nel processo
penale (artt. 74 e segg. cod. proc. pen.), e che dette norme non contemplano
motivi di esclusione fondate su ragioni di mera opportunità processuale, è anche
vero che il contenuto del provvedimento impugnato non delinea alcun profilo di
abnormità deducibile con ricorso per cassazione.
In proposito, proprio sul tema, questa Corte ha affermato che l’ordinanza
dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile
mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da
abnormità,
risultare
presentando
avulsa
14/09/2017,
un
dall’intero
P.O.
in
proc.
contenuto
talmente
ordinamento
Gervasi,
Rv.
incongruo
e
singolare
da
processuale
(Sez.
2,
n.
45622 del
27115501;
Sez.
4,
n.
40737
del
28/06/2016, Rv. 267777). In definitiva, solo allorquando il provvedimento in
parola manifesti, a supporto della decisione, argomenti del tutto eccentrici
rispetto ai parametri valutativi che la legge sottopone al vaglio discrezionale del
giudice o allorquando miri a perseguire finalità improprie, deve affermarsi il vizio
di abnormità strutturale di un tale provvedimento.
Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle dette ipotesi. Il Tribunale ha
escluso la parte civile sulla base di un ragionamento che, per quanto possa
essere ritenuto giuridicamente scorretto, non di è certo extra-vagante o al di
fuori del sistema organico della legge processuale, rilevando che la costituzione
di parte civile era intervenuta successivamente all’accordo tra imputato e PM
sull’applicazione della pena e che la costituzione di parte civile non poteva essere
ammessa al solo scopo di ottenere la rifusione delle spese. Tale ragionamento si
richiama, sia pure impropriamente, a quell’orientamento giurisprudenziale che
attiene non tanto alla questione della ammissibilità della costituzione di parte
civile, quanto alle condizioni che giustificano la liquidazione delle spese a favore
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abnormità strutturale, non comportando esercizio di un potere oltre ogni
della stessa parte civile in ipotesi di patteggiamento, a seconda che la
costituzione sia avvenuta prima o dopo la formalizzazione dell’accordo fra le parti
(cfr. Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 26789601). Pertanto, la
motivazione a supporto del provvedimento di non ammissione della ricorrente
quale parte civile può essere discutibile ed opinabile sul piano della corretta
applicazione delle norme giuridiche di riferimento, ma non risulta avulso
dall’intero sistema processuale, tanto da rivelarne un profilo di abnormità
4. Sotto altro profilo, va qui ribadito il principio che l’ordinanza di esclusione
dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per
cassazione, mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non
pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, ma decide
esclusivamente sull’esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa
soltanto nell’ambito del giudizio penale (Sez. 4, n. 21898 del 21/02/2017,
Macaluso, Rv. 27015901; Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, PC in proc. c/ignoti,
Rv. 24660901). Da questo punto di vista, la parte civile difetta anche di un
concreto interesse a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento
del giudice che la esclude dal processo penale.
5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2018
Il ConsiglÌpr estensore
Alessndro Ranaldi
Il P e sente
Salvat
Dovere
strutturale impugnabile in sede di legittimità.