Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18670 del 21/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18670 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUECHER LODOVICO nato il 26/04/1944 a SANT’ORSOLA
avverso la sentenza del 23/12/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
Non è comparso il Difensore.
Data Udienza: 21/03/2018
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano il 23 dicembre 2016 ha integralmente
confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Trento il
12 giugno 2015, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Lodovico
Puecher responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso
alcoolemico, in ora notturna, fatto commesso il 9 agosto 2014, in conseguenza
2.Ricorre tempestivamente, tramite difensore, l’imputato per la cassazione
della sentenza, affidandosi a due motivi, con cui denunzia violazione di legge e
difetto di motivazione, per non avere – ma si stima illegittimamente ed
erroneamente – escluso i Giudici di merito la sussistenza del necessario
elemento soggettivo in capo a Lodovico Puecher, come sarebbe stato dimostrato
dal ricorrente attraverso congrua, sotto il profilo sia contenutistico che
temporale, documentazione sanitaria da cui sarebbe emersa la impossibilità
fisica dell’imputato, in ragione di malattia, di soffiare nel macchinario.
3. E’ pervenuta alla Cancelleria documentazione da cui risulta il decesso di
Lodovico Puecher, avvenuto in data 26 giugno 2017.
4. Va in conseguenza adottata sentenza di annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato (artt. 150
cod. pen. e 531 cod. proc. pen.). Nulla, ovviamente, per le spese.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
morte dell’imputato.
Così deciso il 21/03/2018.
Il Consigliere estensore
Daniele Cenci
Il Presidente
Gia
o Fumu
G C4
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.