Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18737 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18737 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARLUCCIO VINCENZO nato il 24/09/1960 a NAPOLI

avverso la sentenza del 02/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso
per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CARLUCCIO Vincenzo ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli del
07/03/2016 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli in data
21/02/2018 che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione
continuata deducendo due motivi:
a. nullità del processo di primo e di secondo grado per omessa rituale notifica dell’ ordinanza
dichiarativa della contumacia non avendo l’ imputato avuto conoscenza del decreto di citazione
a giudizio in primo grado;
1

Data Udienza: 22/03/2018

Assume che detta sentenza era stata notificata ai sensi dell’ art. 157 cod. proc. pen. per
compiuta giacenza mentre egli si trovava ristretto agli arresti domiciliari, in Prato presso il
domicilio della sorella, circostanza che il difensore di fiducia non aveva potuto dedurre in
quanto non ne era a conoscenza e che aveva determinato una nullità tempestivamente dedotta
con l’ atto di appello;
b. vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, quantificata in misura notevolmente

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va osservato che il ricorrente assume nullità del processo di primo grado nonché quella
consequenziale del processo di secondo grado in ragione della mancata rituale notifica del
decreto d citazione a giudizio dinanzi al Tribunale.
2.1. In punto di diritto va premesso che la Corte di Cassazione in tema di notificazioni
effettuate presso il domicilio eletto all’imputato detenuto, anche per altra causa ha, invero,
reiteratamente richiamato il principio secondo cui la notifica all’imputato detenuto, anche per
altra causa, che venga eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di
detenzione è valida: infatti il domicilio eletto, implicando l’indicazione, non solo del luogo in cui
gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere
eseguita, presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza
del quale il primo s’impegna a ricevere gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al
medesimo. L’elezione di domicilio, in sostanza, rappresenta la manifestazione di un potere di
autonomia dell’imputato di stabilire il luogo e la persona presso cui intende che siano eseguite
le notificazioni, con l’effetto che queste, cosi effettuate, offrono sufficiente garanzia in ordine
alla conoscenza dei relativi atti da parte del destinatario, anche se detenuto, specie se non
siano dedotte, come nel caso di specie, circostanze ostative a tale conoscenza. (Sez. 6^, n.
43772 del 14/10/2014, Hassa, Rv. 260624; Sez. F, n. 31490 del 24/07/2012, Orlandelli, Rv.
253224; Sez. 6^, n. 1416 del 07/10/2010, dep. 2011, Chatir, Rv. 249191; Sez. 2^, n. 32588
del 03/06/2010, Dominghi, Rv. 247980).
2.2. Nel caso in esame, è ammesso dallo stesso ricorrente che la notificazione che si assume
nulla è stata ‘regolarmente’ eseguita nel proprio domicilio e non risulta specificamente dedotto
che l’autorità procedente fosse a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato.
Tale forma di notifica deve ritenersi regolare anche perché la previsione di cui all’art. 156
c.p.p., – per la quale le notificazioni all’imputato detenuto anche per causa diversa debbono
essere eseguite nel luogo di detenzione – non contiene una disciplina derogatoria rispetto a
quella generale in tema di notificazioni, considerato che anche all’imputato detenuto è
consentito avvalersi della facoltà di eleggere domicilio a norma dell’art. 161 cod. proc. pen.,
(Sez. 6^, n. 43772 del 14/10/2014, Nassa, Rv. 260624; Sez. 6^, n. 42306 del 07/10/2008,
Pezzetta, Rv. 241877).

2

superiore al minimo edittale senza alcuna motivazione.

A tutto concedere trattasi di nullità relativa non tempestivamente eccepita in primo grado che
non può essere fatta valere in questa sede.

3. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio è anch’ esso manifestamente infondato
atteso che risulta che la Corte ha motivato sul punto facendo riferimento alla gravità dei fatti
ed alle modalità della condotta ed in ragione della circostanza che la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena

inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel
caso di specie – non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2018

H consigliere estensore

H presidente

base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è

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