Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18727 del 12/12/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18727 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRUNA MINAI IONUT nato il 12/04/1982 a CALAFAT( ROMANIA)
avverso l’ordinanza del 10/03/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/ente le conclusioni del PG
Data Udienza: 12/12/2017
Il Procuratore generale, Gianluigi Pratola, chiede di dichiarare inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
4.
Pruna Mihai Ionut,
alias Dumtrescu Ionel, ricorre avverso l’ordinanza del
Tribunale di Venezia del 10.3.2017, con la quale è stata rigettata la richiesta di
applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di più sentenze di
1)
Tribunale di Venezia n. 500074/11 irrevocabile dal 26/02/2015 (furto del
21.6.2007);
2)
Tribunale di Fermo n. 712/2011 irrevocabile dal 15/01/2013 (furto del
26.8.2007);
3)
Tribunale di Pavia n. 813/2008 irrevocabile dal 07/02/2009 (furto del
15.10.2006);
4)
Tribunale di Venezia n. 1241/2009 irrevocabile dal 11/12/2009 (furto del
27-28.4.2005);
5)
Tribunale di Tolmezzo n. 79/2010 irrevocabile dal 27/03/2010 (furto del
30.9.2007);
6)
Tribunale di Ravenna n.310/2008 irrevocabile dal 29/10/2008 (furto del
29.2.2008).
7)
Tribunale di Massa n. 1006/2009 irrevocabile dal 14.1.2009 (furto del
20.4.2007).
Il ricorrente deduce, in particolare, la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 comma 2 cod. pen. e all’art. 671,
cod. proc. pen., nonché contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della
motivazione sul punto.
Il giudice non avrebbe considerato che, in relazione ai provvedimenti indicati ai
punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell’istanza di continuazione, era stata già valutata
positivamente l’applicazione della disciplina del reato continuato con ordinanza del
5.4.2016 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Fermo, sicché il fatto di reato
oggetto della sentenza del Tribunale di Venezia sub punto 1), essendo stato
commesso il 21.6.2007, si inserisce proprio nel periodo temporale della
continuazione già riconosciuta dal Tribunale di Fermo,
Il Tribunale di Venezia, non avendo motivato sul punto, sarebbe incorsa nel vizio
denunciato.
Inoltre, la distanza temporale tra tutti i fatti di reato sarebbe limitata e il
Tribunale di Venezia avrebbe indicato in modo errato le epoche di commissione
dei reati e la distanza temporale l’uno dall’atro.
2
condanna:
Infine, vi sarebbe omogeneità delle violazioni, tutte riferite a condotte sussunte
nell’art. 624 cod. pen.
i.
Il Procuratore generale argomenta la propria richiesta di dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, perché l’ultima condotta delittuosa risale a quasi tre
anni dopo la prima e gli episodi sono avvenuti in luoghi diversi notevolmente
distanziati, pertanto la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe immune da
vizi logici e non è contraddittoria.
1.
Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato, perché in ordine ai provvedimenti
indicati ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 il Tribunale di Fermo aveva già riconosciuto la
continuazione, sicché il giudice dell’esecuzione doveva valutare tale situazione alla
luce del fatto che i reati di cui ai punti 1 e 7 sono tutti della stessa tipologia degli
altri e sono stati commessi nell’arco temporale compreso dai fatti di cui agli altri
punti.
2.
In base al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, Sez. 1 n. 4716
del 8/11/2013;i1 giudice dell’esecuzione investito della richiesta ai sensi dell’art.
671 cod. proc. pen. non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della
continuazione, una precedente valutazione già operata in fase di esecuzione
relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa
dimostrazione dell’esistenza di specifiche ragioni per cui i fatti oggetto di detta
richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno”.
3.
L’ordinanza impugnata non ha ottemperato a tale onere, pertanto deve essere
annullata, con rinvio al Tribunale di Venezia che terrà conto del suddetto canone
ermeneuticoje in ossequio alla declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale
con la sentenza n. 183 del 03/07/2013, il giudice di rinvio dovrà esserel diverso da
quello che ha pronunciato l’ordinanza annullata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
Così deciso il 12/12/2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO