Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18721 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18721 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTELLA MASSIMO nato il 17/10/1977 a POZZUOLI

avverso l’ordinanza del 01/02/2017 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/12/2017

Il Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Martella Massimo ricorre avverso l’ordinanza del 25 gennaio 2017 del G.i.p.

del Tribunale di Teramo, con la quale è stata rigettata l’istanza ex art. 671 cod.
pen. per l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati di furto
(20.1.2011), violazione di domicilio, danneggiamento (27.9.2011), evasione

(3.7.2012).

2. Deduce il ricorrente la nullità dell’ordinanza per violazione di legge in relazione
agli artt. 81 cod. pen. e 671, cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in relazione al contenuto dell’istanza del 21.12.2016 e dei
certificati del Sert di Lariana del 15.7.2016 e dell’Asl di Pescara del 28.6.2016; le
argomentazioni del giudice sono incentrate sul notevole lasso di tempo intercorso
tra i reati in comparazione e sull’accertamento negativo dello stato di
tossicodipendenza.
SI ■t■ bv, 41.2112.

3.

Ritiene il Collegio che il ricorso! condividendo le conclusioni del Procuratore

generale, perché lo stato di tossicodipendenza è stato escluso senza considerare
una pluralità di elementi, come la richiesta in carico dell’UOS Dipendenze dell’ASST
di Lariana nel maggio 1996 per la dipendenza da oppiacei, il trattamento
metadonico nel carcere di Como nel 2008, la dichiarazione del 28 giugno 2016 al
Direttore del Sert dell’A.s.l. di Pescara.
Se dubbi potevano sorgere a fronte delle certificazioni in atti, doveva lo stesso
giudice svolgere un approfondimento istruttorio, con richieste di delucidazione agli
uffici competenti e tale accertamento non è stato fatto.
Con la novellazione dell’art. 671 comma 1 cod. proc. pen.,operata dal d.l. 30
dicembre 2005 n. 272,convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2016,
ai fini dell’applicazione della disciplina della continuazione, si deve aver riguardo
allo stato di tossicodipendenza del soggetto attivo del reato.
La modifica normativa è stata introdotta per attenuare le conseguenze penali
della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti autori di plurimi reati
(Sez. 1) n. 7190 del 14/02/2017. Rv. 235686), sicché deve ora valutarsi ) nei singoli
casi, in quale misura lo stato di tossicodipendenza abbia influito sulla
programmazione criminosa, non essendo evidentemente possibile prescindere da
tale dato normativo, che integra gli ordinari criteri di apprezzamento dell’unitarietà
del disegno criminoso.

2

(2.7.2012) e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali

Pur essendo necessarie le altre condizioni individuate per la sussistenza della
continuazione, lo stato di tossicodipendenza deve essere dunque preso in esame
nella valutazione complessivaSez. 5 n. 10797 del 23/02/2010 Rv. 24637.

4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata che non ha considerato il
suddetto parametro con rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione fisica
(Corte cost. n. 183 del 2013) ,per nuovo esame della richiesta, tenendo conto della

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Teramo.

Così deciso il 12/12/2017.

documentata tossicodipendenza dell’istante

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