Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18376 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18376 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
3EBRAOUI EL MOSTAFA nato il 17/02/1984
avverso la sentenza del 01/12/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
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Fatto e diritto
1.1EBRAOJI EL MOSTAFA r corre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai se:ns
degli arist. 444 e ss. c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno
e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 497 bis 1° e 2° comma c.p.. Deduce l’imputato
la ricorrenza del vizio di
cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., in riferimento alla
mancanza di motivazione anche in relazione all’art. 129 c.p.p.
2 Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze proposte del tutto
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.
129 c.p.p., itichiamando, tra l’altro, il verbale di arresto la relazione tecnica e le dichiarazioni
dell’imputato :Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametr,
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le
altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serarino; Sez.
un., 25 novembre 1998, Messina).
Più volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proe. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibltà , ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
(Sez. 3, e. :1693 del 19/04/2000; Sez.6
n. 250 del 30/12/2014),Invero il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni
dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità . .
sull’esatta Qualificazione
del
fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e
sull’aieduatezza della pena. (arg. ex
Sez.
4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni ciste
esattamente indicate nella sentenza impugnata.
inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai
pagai-lento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese
processuall e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017
desti une di specificità,oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili,