Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18468 del 28/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18468 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ELKOTBI IMAD nato il 20/08/1991
EL GHAZOUANI BADR nato il 08/10/1983

avverso la sentenza del 06/12/2017 del GIP TRIBUNALE di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;

Data Udienza: 28/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
El Ghazouani Badr e Elkotbi Imad, tramite il difensore di fiducia, propongono distinti
ricorsi per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe recante applicazione della
pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al reato di cui agli artt.81 e 110 c.p. e 73,
commi 1 e 4, D.P.R.n.309/90, prospettando violazione di legge e carenza di motivazione
in relazione alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p., alla qualificazione del fatto ed
alla eccessività della pena.
L’impugnazione é manifestamente infondata.

della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della
sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo
circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta
dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex
art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino e
giurisprudenza conforme successiva).
I motivi che attengono alla valutazione delle cause di proscioglimento ed al
trattamento sanzionatorio non sono poi deducibili, poiché la sentenza impugnata e
conseguentemente i ricorsi sono successivi alla data di entrata in vigore dell’art.448,
comma 2 bis, c.p.p. che non li annovera tra quelli prospettabili in sede di legittimità in
caso di sentenza di patteggiamento.
Va pertanto pronunciata la inammissibilità dei ricorsi.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di
esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo di motivazione

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