Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18460 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18460 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NURCE ERMAL nato il 09/04/1986
avverso la sentenza del 12/10/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
—lettebsentiteJ.e conci uc.jcai del PG
Data Udienza: 28/03/2018
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nurce Ermal ricorre personalmente (tramite impugnazione depositata nella Cancelleria del Giudice a quo il 26 gennaio 2018) per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt.
444 e ss. cod. proc. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Lecce il 12 ottobre 2017 la
pena concordata con il Pubblico Ministero per avere detenuto più di 500 chilogrammi di marijuana, fatto commesso il 29 gennaio 2017.
2. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale, sotto il
profilo della mancanza dell’apparato giustificativo, in relazione: a) alle ragioni del
alla ritenuta mancata motivazione circa il quantum di pena applicata.
3. Il ricorso è inammissibile, sotto più profili.
3.1.Si tratta, infatti, di ricorso a firma, pur autenticata, dell’imputato, depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2018 avverso sentenza pronunziata il 12 ottobre 2017, cioè dopo la data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della legge 23
giugno 2017, n. 103, che, come noto, modificando, attraverso l’art. 1, comma
63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, in
precedenza prevista dall’ordinamento, del ricorso personale.
3.2. In ogni caso, il Giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato
l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, ove si dà atto del contenuto delle
fonti di prova, tra le quali – anche – la confessione dell’imputato (p. 3), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove
dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni
dalla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. U, n. 20 del
27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,
Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè la sus2
mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; b)
sistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.).
3.3. Inoltre, con la pronuncia a Sezioni unite n. 5838 del 28/11/2013, dep.
2014, Citarella e altri, Rv. 257824, si è, ancora una volta, ribadito che la censura
relativa alla determinazione della pena concordata – stimata corretta dal Giudice
determinazione di una pena contra legem: ipotesi che, di certo, non ricorre nel
caso di specie. L’imputato, infatti, non può prospettare con il ricorso censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena determinata
non sia stata quantificata in modo illegittimo (cfr. Sez. 5, n. 13589 del
19/02/2015, B., Rv. 262943).
Nel caso in esame, l’accordo tra le parti si è formato su di una proposta di
pena, contenuta nella cornice edittale, e con espressa valutazione di equivalenza
tra circostanze aggravanti ed attenuanti e su tale accordo è intervenuta congrua
delibazione giudiziale: resta così preclusa ogni successiva doglianza al riguardo
sia quanto al trattamento sanzionatorio sia quanto al giudizio di bilanciamento.
4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 28/03/2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di