Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24316 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24316 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 15026-2011 proposto da:
LOY MICHELE LYOMHL55C09F8670, elettivamente domiciliato
in ROMA, V.LE ANGELICO 12, presso lo studio dell’avvocato
MARVASI TOMMASO, rappresentato e difeso da se stesso e dagli
avvocati MANCA GIAMPAOLO, BELLU CARLA ITRIA giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BALLERO GABRIELLA BLLGRL55S58B354M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio
dell’avvocato FREDIANI MARCELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DORE MARIA IRENE giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/10/2013

contro
PUBBLICO MINISTERO;

– intimato avverso il decreto nel procedimento n. 213/2010 della CORTE

1’08/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato Dore Maria Irene, difensore della controricorrente
che si riporta alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 15026 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

D’APPELLO di CAGLIARI del 25/02/2011, depositata

Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Il ricorso appare ammissibile.
Il decreto è stato emesso dopo l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., e
non si richiedono dunque quesiti di diritto; il ricorso non pare, almeno
potenzialmente, in contrasto con orientamenti consolidati di questa
Corte, ma semmai ne sollecita un diversa interpretazione; il
provvedimento impugnato può essere sicuramente oggetto di ricorso
per cassazione.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Giurisprudenza consolidata di q»e ta • rte ammette la legittimazione
attiva e passiva del genitore
r ine all’assegno per il figlio
maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, che non ne
faccia esplicita richiesta: così anteriormente e successivamente alla
formulazione dell’art. 155 quinquies C.C. ( tra le altre, Cass. N. 11828
del 2009; Cass. N. 11320 —-del 2005).
In sostanza il ricorrente giustifica la necessità di corresponsione diretta
dell’assegno al figlio maggiorenne, per la sua raggiunta maturità. Ma
tale ” maturità” deve presumersi ifino a prova contraria, con il
raggiungimento della maggiore età. E’ evidente che altro dovrebbe
essere il” giustificato motivo” : un intervenuto contrasto con la
madre convivente, una richiesta, anche non formalizzata, da parte del
figlio di ottenere direttamente l’assegno, ecc.
Non appare condivisibile l’affermazione del ricorrente in ordine alla
autonomia del genitore obbligato, nella scelta di corrispondere
l’assegno per il figlio maggiorenne alla moglie o al figlio stesso.
L’unica autonomia, prevista dalla norma ed indicata dalla predetta
giurisprudenza, è quella del figlio che
potrebbe, come si è detto, anche informalmente richiedere la
corresponsione diretta dell’assegno. La mancata richiesta del figlio

In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione tra
l’Avv. LOY Michele e la dott.ssa BALLERO Gabriella, il Tribunale
di Cagliari, con decreto in data 23/3/2010, rigettava la domanda
proposta dal marito di corresponsione diretta dell’assegno di
mantenimento per il figlio, al figlio stesso. La Corte d’Appello di
Cagliari, con decreto in data 8/3/2011, confermava il provvedimento
del primo Giudice.

P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente
Aiudizio, che liquida in €. 1.500,00 per compensi ed €. 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
orna, 9 Luglio 2013.

giustifica la legittimazione del genitor nviventet~ ( ed è
assai significativo che si richieda tale requisito: il genitore convivente
infatti spesso anticipa le spese necessarie per il m tenimento del figlio i
isjIzszo e comunque le programma in accordo con P
Per le considerazioni suindicate si ravvisa manifestamente infondata la
proposta questione di legittimita costituzionale dell’art. 155 quinquies
C.C.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

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