Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18513 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18513 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRABELSI CHAOUKI nato il 03/02/1987

avverso l’ordinanza del 21/09/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consicilire
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Data Udienza: 04/04/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza e
dopo aver sentito le parti, ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha revocato la
sospensione condizionale della pena concessa a Trabelsi Chaouki con sentenza del giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia del 24 aprile 2012.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, che
ha dedotto il vizio di violazione di legge. Il difensore non ha ricevuto avviso dell’udienza del

disposizione del giudice dell’esecuzione, non recava la data dell’udienza, ma aveva in allegato
la comunicazione di un ordine di traduzione di tale Speziali Fabio per un’udienza del 24 aprile
2017 innanzi al Tribunale di Perugia. Si è trattato ovviamente di un errore, che ha impedito al
difensore di avere conoscenza dell’udienza. Lo stesso errore ha interessato la PEC per la
notifica all’interessato ai sensi dell’articolo 159 c.p.p., inviata allo stesso difensore 1’8 giugno
2017, ore 14,38. La nullità per omesso avviso dell’udienza, che deve svolgersi con la
partecipazione necessaria del difensore, non è sanata se l’udienza si svolge, come è avvenuto,
con la presenza di un difensore d’ufficio nominato ex articolo 97, comma 4, c.p.p., e travolge
gli atti conseguenti, ivi compresa l’ordinanza impugnata, conclusiva del procedimento di
esecuzione.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per
l’ulteriore corso.

Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il difensore ricorrente ha dedotto, con le opportune allegazioni documentali, che è stato
omesso, per mero errore, il necessario avviso per l’udienza in cui il giudice dell’esecuzione ha
deciso sulla richiesta del pubblico ministero.
Secondo quanto disposto dall’articolo 666, comma 4, c.p.p., nel procedimento di
esecuzione la partecipazione del difensore è necessaria.
Vale allora il principio fissato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui “l’omesso
avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal
condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179,
comma primo c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica
sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto
nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.” – Sez. un., 26 marzo 2015, n. 24630, Maritan, C.E.D.
Cass., n. 263598 -.
La nullità determinata dall’omesso avviso dell’udienza si è riverberata sul
provvedimento conclusivo che, pertanto, deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di
Perugia per un nuovo esame della richiesta, nell’osservanza delle disposizioni che regolano lo
svolgimento del procedimento di esecuzione.
1

procedimento di esecuzione, perché la PEC del 15 marzo 2017, ore 8,36, allo stesso inviata su

t

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Perugia per l’ulteriore corso.

Così deciso il 4 aprile 2018

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