Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18289 del 12/03/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18289 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPATARO BIBIANO nato il 12/01/1951 a ROSSANO
avverso la sentenza del 28/06/2017 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/6-25/9/2017 il Tribunale di Castrovillari
ha
confermato la sentenza del Giudice di pace di Rossano del 2/5/2016 appellata
dall’imputato Bibiano Spataro, con aggravio delle spese del grado, che l’aveva
condannato alla pena di C 30,00= di multa e al risarcimento del danno nella
misura di C 500,00= in favore della parte civile Stefano Laurenzano, quale
responsabile del delitto di minaccia nei suoi confronti.
2. Ha proposto ricorso personale,
svolgendo due motivi, in data 8-
9/11/2017 l’imputato Bibiano Spataro.
RITENUTO IN DIRITTO
1. il ricorso é inammissibile poiché proposto personalmente dall’imputato
dopo l’entrata in vigore della legge n.103 del 23/6/2017, che ha modificato il
testo degli artt. 571 e 613, comma 1, del codice di rito, escludendo la possibilità
Data Udienza: 12/03/2018
del ricorso personale dell’imputato in sede di legittimità; il ricorso è stato inoltre
proposto contro una sentenza le cui motivazioni sono state depositate dopo
l’entrata in vigore della modifica legislativa.
Ai sensi del comma 5 bis dell’art.610 cod.proc.pen. la Corte provvede a
dichiarare senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso, ricorrendo
l’ipotesi di cui ali’ art.591, comma 1, lettera a), per difetto di legittimazione.
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna
del ricorrente ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 4.000,00= in favore della
Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di
ricorso che inducono a ritenere le ricorrenti in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 12 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Stefr Pali
Umberto Luigi S(Cotti,
Depositato in
Roma, lì
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