Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18195 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18195 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORNEA SOTIR nato il 03/12/1983 a LUSHNJE (Albania)
ZGJANA JURGEN nato il 05/08/1996 a SHQIPTARE (Albania)
avverso la sentenza dell’08/06/2017 del G.I.P. TRIBUNALE di RAVENNA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Il comune difensore di fiducia di Sotir CORNEA e Jurgen ZGJIANA ricorre

per cassazione, in forza di un unico atto, avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Ravenna, ex art. 444 cod. proc. pen.,
ha applicato ai suoi assititi la pena, rispettivamente, di anni cinque di reclusione
ed C 16.000,00 di multa e di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed
C 12.000,00 di multa, oltre sanzioni accessorie e statuizioni di confisca, con

Data Udienza: 21/03/2018

riferimento alla contestata violazione dell’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90 a ciascuno
di essi ascritta.
2.

Due sono le doglianze formalizzate dal legale ricorrente, entrambe

formulate ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1

La prima di esse si articola a propria volta in due profili: l’uno avente ad

oggetto il dedotto difetto di “congrua e coerente motivazione” da parte del g.i.p.,
circa la “eventuale esistenza di elementi assolutori pur portati alla sua

mancato inquadramento dei fatti per cui è processo in seno alla meno gravosa
ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.
2.2 La seconda censura verte sulla statuizione di confisca del denaro
sequestrato emessa dal giudice ravennate, nonostante la produzione difensiva
attestante che il CORNEA “aveva vinto somme provenienti dalle scommese del
gioco dei cavalli per circa 40.000 euro, a dimostrazione dell’avvenuto
adempimento dell’onere di documentare l’esistenza di “lecite fonti di guadagno”.
3.

Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, in ragione della piena rispondenza del
provvedimento impugnato sia ai limitati obblighi motivazionali imposti dalla
peculiare tipologia di sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., sia a quello
connesso all’autonoma statuizione di confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

I ricorsi unitariamente proposti vanno in effetti dichiarati inammissibili, alla

stregua delle considerazioni che seguono.
2.

Secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di sentenza

ex

art. 444 cod. proc. pen., in epoca antecedente alle modifiche apportate dalla
legge n. 103/2017 (entrata in vigore successivamente ai fatti che qui rilevano),
l’accordo intervenuto fra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche
deducibile dal capo d’imputazione), la verifica della congruità della pena
patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost., fermo l’accertamento del
carattere non illegale della pena medesima, e – per quanto qui in particolare
interessa – con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica,
oltre che con il richiamo all’art. 129 c.p.p., sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, onde escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi

attenzione”; l’altro concernente l’assenza di adeguata motivazione in ordine al

previste (il tenore del nuovo comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. esclude
ora detta ipotesi dal novero di quelle che legittimano il ricorso per cassazione).
3.

A detti consolidati canoni si è attenuto il g.i.p. del Tribunale di Ravenna,

onde pertinente è il richiamo alla giurisprudenza che afferma essere
“inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di
patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato

l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione,
in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato” (così Cass. Sez.
5, sent. n. 21287 del 25.03.2010, Rv. 247539).
Sola e coerente eccezione al principio testé enunciato si ha in presenza di
un errore manifesto attinente alla qualificazione giuridica del fatto, poiché in
siffatta ipotesi “sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un
accordo sui reati” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 34902 del 24.06.2015, Rv.
264153). Con l’opportuna puntualizzazione per cui l’anzidetta evidenza
dell’erroneo inquadramento giuridico, che rende il vizio deducibile in sede di
giudizio di legittimità, “è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo
di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo
di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla
contestazione” (v. Cass. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10.09.2015, Rv. 264766).
Poiché così non è nel caso in esame, come emerge dalla stessa lineare
descrizione dei fatti risultante dai due capi d’accusa – che hanno ad oggetto
l’illecita detenzione, da parte del CORNEA, di ben gr. 506 lordi (pari, al netto, a
gr. 453,2548) di cocaina, con elevatissimo principio attivo medio del 81,43%; e,
da parte dello ZGANA, di gr. 45 lordi (gr. 35,653 al netto) della medesima
sostanza stupefacente, con principio attivo del 68,73%, idoneo al
confezionamento di oltre 160 dosi medie singole, oltre ad ulteriori gr. 3 lordi,
sempre di cocaina – anche sotto tale profilo la censura in questione si palesa
inammissibile.
4.

Detta conclusione va altresì tenuta ferma in relazione alla doglianza in

tema di confisca, atteso che il giudicante, con motivazione succinta ma adeguata
e, come tale, non censurabile in questa sede – ha dato conto di siffatta
3

e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché

statuizione, ponendo in evidenza come i due imputati, tratti in arresto in
flagranza di reato, siano impossidenti e solo asseritamente svolgenti attività
lavorativa, della cui effettività non è stata offerta alcuna concreta dimostrazione:
donde il carattere sproporzionato, rispetto alle loro (inesistenti) possibilità
economiche, del denaro contante sequestrato a carico dei prevenuti, non valendo
certo a comprovarne la lecita provenienza la documentazione – peraltro relativa
al solo CORNEA – circa vincite al gioco risalenti a 2 – 3 anni prima dei fatti per
cui è processo, con conseguente corretta applicazione del disposto dell’art. 12

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018

7

Il Consig .

st.

L

Il Pres den e

sexies d.l. 306/1992 convertito in I. 356/1992.

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