Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18152 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18152 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTAGNA GIUSEPPE nato il 17/06/1975 a CATANIA

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché il fatto non sussiste limitatamente all’art. 75 DL 159/2011 con
rideterminazione della pena.

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Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Castagna Giuseppe veniva tratto a giudizio direttissimo per i delitti di cui

agli artt. 377 cod. pen.; 582 e 585 cod. pen.; 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del
2011 commessi in danno del Carabiniere Calcagno Oreste al quale opponeva
resistenza e cagionava lesioni volontarie, fuggendo ad un controllo, percorrendo
contromano un tratto di strada e divincolandosi violentemente, con violazione
altresì delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza cui

17/05/2016.
Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la
sentenza in data 16/06/2016 del Tribunale di Catania che, all’esito del giudizio
abbreviato, aveva condannato il Castagna per tali reati alla pena complessiva di
un anno e due mesi di reclusione.

2.

Il Castagna propone ricorso, deducendo ai sensi dell’art. 606 comma 1

lett. b) e c) cod. proc. pen., l’inesistenza o, quanto meno, l’insufficienza del
supporto motivazionale della sentenza di condanna di cui chiede l’annullamento e
denunzia, in particolare, la violazione del principio del

«ne bis in idem»

sostanziale, posta in essere con la medesima condotta illecita contestata ai capi
della rubrica di
a) resistenza a pubblico ufficiale art. 377 cod. pen.;
b) lesioni volontarie (trauma contusivo alla mano destra) artt. 81 cpv. 582-576
comma 1 n. 1 – 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen.;
c) violazione degli obblighi della sorveglianza speciale art. 75 d.lgs. del 6
settembre 2011 n. 159, in quanto condotte poste in essere da soggetto
sottoposto alla misura di prevenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato, ancorché per

ragioni diverse da quelle esposte in ricorso i sulla base dei condivisibili principi
affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40076 del 27/4/2017, Paternò,
Rv. 270496, nel senso della non configurabilità del reato di cui all’art. 75 citato
nei casi in cui abbia per contenuto l’inosservanza delle prescrizioni generiche del
“vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto
alla sorveglianza speciale; codeste “prescrizioni” sono infatti troppo ampie per
soddisfare le esigenze di determinatezza della norma incriminatrice, ai fini della

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era sottoposto; con la recidiva reiterata e infraquinquennale; fatti commessi il

prevedibilità e della conoscibilità dei comportamenti vietati, che abbia la qualità
di essere accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti;
pertanto, il reato di cui all’art. 75, comma 2, non può ritenersi integrato, se si
concretizza nel solo mancato rispetto della “prescrizione di vivere nel rispetto
delle leggi” (nel caso di specie, per aver posto in essere la condotta lesiva e di
resistenza sopra indicata).
Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che tali inosservanze potrebbero
rilevare, comunque, ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione,

speciale con obbligo o divieto di soggiorno, può essere riferito soltanto a quegli
obblighi e a quelle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale con un contenuto
determinato e specifico a cui poter attribuire valore appuntoprecettivo.
Con la suddetta decisione, che, come noto, è scaturita dalla sentenza della
Corte EDU, GC, 23/2/2017, De Tommaso c. Italia, in rapporto alle affermazioni
che, direttamente o indirettamente, sono suscettibili di afferire al reato previsto
dall’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, le Sezioni Unite hanno inteso
riesaminare la coerenza di una giurisprudenza di legittimità – che,
costantemente, aveva ritenuto che la prescrizione di vivere onestamente,
rispettando le leggi integrasse il reato previsto dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956,
ora trasfuso nel nuovo art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in perfetta linea
di continuità normativa con la precedente fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 49464 del
26/6/2013, Minnella, Rv. 257933) – proprio alla luce dì un’interpretazione
conforme ai principi di tipicità, precisione, determinatezza e tassatività delle
norme incriminatrici.
In relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la
sentenza impugnata deve, per conseguenza, essere annullata perché il fatto non
sussiste.

2.

Non meritano accoglimento, invece, le doglianze del ricorrente sul difetto

di motivazione del provvedimento impugnato e sulla ricorrenza del divieto di bis
in idem, stante la chiara e sufficiente argomentazione contenuta in sentenza
sulle prove acquisite in merito alla condotta ascritta all’imputato: basti
considerare i plurimi e coerenti riferimenti a pag. 4 della sentenza della Corte di
merito all’inseguimento dell’imputato operato dai Carabinieri ed alla successiva
colluttazione con il carabiniere Calcagno, che in tale occasione ha riportato le
lesioni; pertanto, vi è adeguata motivazione anche sulla ricorrenza dei reati
contestati ai capi a) e b) che – come è noto – hanno diversa struttura e si
riferiscono a condotte diverse e a diversi eventi, sicché anche la parziale
coincidenza dal punto di vista naturalistico, di taluni momenti o aspetti della

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mentre il contenuto precettivo della norma in esame, inerente alla sorveglianza

complessiva azione, non potrebbe in alcun modo – e comunque – dar luogo ad
assorbimento.

3.

L’annullamento della sentenza in ordine alla condanna per il reato di cui al

capo c), può essere disposto senza rinvio, poiché ritiene il Collegio, ai sensi
dell’art. 620, lett. 0, cod. proc. pen., di poter rideterminare in sette mesi di
reclusione la pena residua inflitta per i capi di imputazione a) e b), sulla base
delle statuizioni del giudice di merito, da cui traspare evidente la valutata

Sicché per il più grave reato di cui all’art. 337 cod. pen. la pena va
rideterminata in mesi 6 di reclusione, da aumentare della metà per la recidiva
reiterata e infraquinquennale contestata e ritenuta, e così mesi 9, da ridurre di
un terzo, e così a mesi 6, per il rito abbreviato. Fermo l’aumento di un mese di
reclusione a titolo di continuazione per il restante reato. Così in totale mesi 7 di
reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
75 d.lgs. n. 159 del 2011 perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena.
Ridetermina la pena per i restanti reati (artt. 337 e 582, 585 cod. pen.) in
complessivi 7 mesi di reclusione.

Così deciso il 23/01/2018.

adeguatezza di una pena contenuta nei minimi edittali.

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