Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18055 del 10/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18055 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CANALE SALVATORE nato il 26/01/1960 a NAPOLI
D’ANIELLO ALFREDO nato il 21/08/1969 a NAPOLI
MAINOLFI GIUSEPPE nato il 10/06/1954 a CERVINARA
MONTELLA TANIA nato il 30/10/1982 a NAPOLI
PERROTTA LUIGI nato il 07/11/1967 a MARANO DI NAPOLI
PETTI CIRO nato il 15/02/1981 a VILLARICCA
POLISE GIUSEPPE nato il 15/10/1961 a BOSCOREALE
ROMANO BIAGIO nato il 06/09/1952 a NAPOLI

avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
IL PG CONCLUDE PER : INAMMISSIBILITA’ PER I RICORRENTI D’ANIELLO
ALFREDO, MAINOLFI GIUSEPPE, MONTELLA TANIA,PERROTTA LUIGI,PETTI
CIRO,ROMANO BIAGIO. IL RIGETTO PER IL RICORRENTE CANALE SALVATORE,
ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER POLISE GIUSEPPE ( RIGUARDO

Data Udienza: 10/01/2018

L’APPLICAZIONE DELLA PENA DETENTIVA ERRATA) E INAMMISSIBILITA’ NEL
RESTO.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato DI MEZZA SALVATORE del foro di SANTA MARIA CAPUA
VETERE in difesa di:
D’ANIELLO ALFREDO
E’ presente l’avvocato SGUERA VINCENZO del foro di BENEVENTO in difesa di:
MAINOLFI GIUSEPPE
PERROTTA LUIGI
E’ presente l’avvocato SANCHEZ DE LAS HERAS EMILIO del foro di ROMA in

difesa di:
MAINOLFI GIUSEPPE
E’ presente l’avvocato MONTANARO MASSIMO del foro di NAPOLI in difesa di:
MONTELLA TANIA
E’ presente l’avvocato ANTONIO RIZZO del foro di Napoli in sostituzione
(nomina sostituto processuale orale) dell’avvocato PERONE LEOPOLDO del foro
di NAPOLI in difesa di:
PETTI CIRO
I difensori presenti si riportano ai motivi.

2

n

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in
riforma della sentenza del 28 maggio 2015 del giudice dell’udienza preliminare
del locale Tribunale, esclusa l’aggravante della transnazionalità quanto ai capi
Al) e A2), con la diminuente del rito abbreviato, ha rideterminato come segue la

– Salvatore Canale, anni 12 di reclusione per i reati di cui ai capi A2) ed
E), in esso assorbiti quelli di cui ai capi I) ed F);

– Alfredo D’Aniello, esclusa la recidiva e riconosciutegli le circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante di cui al capo
Al), anni 14 e mesi otto di reclusione. L’imputato è stato ritenuto responsabile
del reato associativo, di cui al capo Al), artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R.
309/1990, quale organizzatore del gruppo associato, con l’aggravante di avere
preso parte ad un’associazione composta da più di dieci persone, condotta
commessa in Caivano, Cardito ed altri luoghi dal maggio 2008 fino al marzo
2010; del reato sub B), artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 per la condotta di
importazione dalla Spagna, acquisto e cessione di imprecisati quantitativi di
hashish, in Giugliano in Campania dal 20 aprile al 12 settembre 2008; del reato
sub C), art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per l’importazione dalla Spagna e
connesse condotte di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente
cocaina non meglio potuta precisare, in Villaricca, Giugliano dal 10 novembre al
5 dicembre 2008;

– Giuseppe Mainolfi, anni otto di reclusione ed euro 60.000 di multa, per
il reato di cui al capo L);

– Tania Montella, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, anni cinque e mesi quattro di
reclusione. E’ stata riconosciuta responsabile del reato di cui al capo Al), quale
partecipe del consesso associativo, con l’aggravante di avere preso parte ad
un’associazione composta da più di dieci persone, condotta commessa in
Caivano, Cardito ed altri luoghi dal maggio 2008 fino al marzo 2010; del reato
sub E), artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990,
per la condotta di importazione dalla Spagna, acquisto e cessione di imprecisati,

1

pena inflitta agli imputati:

’ ma ingenti, quantitativi di hashish, in Villaricca e Cardito, nei giorni dal 12 al 15
aprile 2008;

Luigi Perrotta, anni otto di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, per il

reato di cui al capo N), artt. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. 309/1990, in Castel
Volturno dal 16 febbraio al 30 maggio 2009;

– Ciro Petti, esclusa la recidiva e riconosciutegli le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante contestata al capo Al), anni

otto di reclusione. E’ stato ritenuto responsabile del reato associativo, di cui al
capo Al), artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/1990 con l’aggravante di avere
preso parte ad un’associazione composta da più di dieci persone, condotta
commessa in Caivano, Cardito ed altri luoghi dal maggio 2008 fino al marzo
2010 e del reato sub B), artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 per la condotta di
importazione dalla Spagna, acquisto e cessione di imprecisati, quantitativi di
hashish, in Giugliano in Campania dal 20 aprile al 12 settembre 2008;

– Giuseppe Polise, anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 54.000,00 di
multa la pena per il reato di cui al capo P), artt. 73, comma 1 e 80 comma 2,
d.P.R,. 309/1990 per le operazioni di acquisto e trasporto di 25 chilogrammi di
cocaina, importata dalla Spagna e sequestrata ad Angelo Malinconico, al suo
arrivo a Ventimiglia, occultata nella intercapedine dell’autocarro dallo stesso
condotto il 16 aprile 2009;

Biagio Romano,

esclusa la recidiva e con le concesse circostanze

attenuanti, anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per i
reati di cui ai capi I) (art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, cessione di
indeterminati quantitativi di hashish con condotta dal 12 al 19 novembre 2008)
ed L) , art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, cessione di imprecisati quantitativi di
cocaina con condotte accertate in Caste! Volturno e Milano dal 28 novembre al
16 febbraio 2009.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen., i ricorrenti denunciano plurimi vizi di violazione di legge e
vizio di motivazione, e, in particolare:

2.1 Salvatore Canale:
2.1.1. erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza e
configurabilità dell’associazione descritta al capo A2) e della intraneità ad essa

2

4

dell’imputato nonché illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni che i
giudici a quibus hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità.
Secondo il ricorrente l’operatività temporale della struttura va ridotta ai mesi da
novembre 2008 ad aprile 2009, con conseguente impossibilità di configurare sul
piano ermeneutico un gruppo associato che, per quanto rudimentale, deve
protrarsi per un apprezzabile arco temporale idoneo a consentirgli di operare
validamente in presenza di una effettiva ripartizione dei compiti fra gli associati,
potendo, viceversa, l’accordo tra agenti ricondursi al mero concorso di persone

di giustizia Giovanni Chianese e Biagio Di Lanno; la Corte opera un vero e
proprio travisamento della prova allorquando riconduce al tale associazione
episodi delittuosi viceversa riconducibili al gruppo associativo sub capo Al) e, fra
questi, il riferimento ai contatti tra il Canale e Miraglia, nell’assenza di elementi
che denotino la intraneità al gruppo del Canale al quale è ascrivibile un unico
reato ed un unico segmento dell’attività illecita e di conversazioni che dimostrino
la stabilità del suo ruolo di mediatore tra i fornitori stranieri e il gruppo
interessato all’acquisto, quindi di elementi idonei a rappresentarne la coscienza e
volontà di contribuire alla vita dell’associazione. La Corte di merito, a tal
riguardo, replica l’errore della sentenza di primo grado nella parte in cui traspone
i contatti del Canale, per conto del Giordano e Vallarino, con Nicola Miraglia ed
utilizza a carico dell’imputato anche segmenti di condotta per i quali è
intervenuta l’assoluzione (capo P) ovvero assorbiti nel reato sub E),
amplificando, così, la ricorrenza dei rapporti dei rapporti del Canale con i soggetti
del proprio aggregato e la portata di elementi di prova che non fanno riferimento
al Canale;
2.1.2. violazione di legge in riferimento alla ritenuta recidiva poiché la Corte
di merito si è limitata a richiamare i precedenti penali dell’imputato e non ha
compiuto alcuna valutazione sulla idoneità della reiterazione dell’illecito quale
effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità analizzando lo specifico ed
unico fatto-reato ascrittogli;
2.1.3. violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche. La Corte di merito ha valorizzato la inesistente
partecipazione ad una pluralità di episodi delittuosi in presenza di un’unica
condanna per il solo reato di cui al capo E) e valorizzato i risalenti precedenti
penali dell’imputato;
2.1.4. erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
d.P.R. 309/1990. Non è noto il principio attivo delle sostanze cadute in sequestro
non essendo stata eseguita consulenza tecnica e, quindi, non è stata compiuta

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nel reato; a tale segmento dell’associazione non fanno riferimento i collaboratori

’ una effettiva verifica della ricorrenza del superamento del tasso-soglia e dei
valori aritmetici indicati nelle sentenze di legittimità.

2.2. Alfredo D’Aniello:
2.2.1 erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche e
contraddittorietà della motivazione in merito al formulato giudizio di equivalenza
delle circostanze poiché la Corte di merito, dopo avere “elogiato” il
comportamento processuale e la complessiva personalità dell’imputato, ha

altresì, in violazione del divieto di reformatio in pejus poiché al solo ricorrente è
stata applicata la circostanza aggravante del numero delle persone che
componevano l’associazione dal momento che il giudice di primo grado, pur
avendo riconosciuto l’aggravante, non aveva, in concreto apportato alcun
aumento di pena per la sua pur affermata esistenza.

2.3.Giuseppe Mainolfi:
2.3.1. violazione di legge in relazione all’art. 546 lett. c) cod. proc. pen. per
la mancata indicazione del nominativo dell’imputato nell’elenco degli imputati in
corrispondenza dell’imputazione sub Al);
2.3.2. violazione degli artt. 121, 125 e 546 cod. proc. pen. per mancanza di
autonoma valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo
grado, limitatosi ad un’operazione di taglia e incolla dell’ordinanza cautelare,
medesimo errore nel quale è incorsa anche la sentenza di appello che non ha
integrato la motivazione del primo giudice che aveva, altresì, omesso la
valutazione di una memoria difensiva prodotta dall’imputato che la Corte
territoriale ha, erroneamente, ritenuto oggetto di implicita valutazione;
2.3.3. vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 192, comma 2, cod.
proc. pen., nonché vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del reato non
essendo acquisito uno standard probatorio congruente con l’affermazione di
responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio in presenza di elementi di valenza
meramente indiziaria tratti dalle intercettazioni telefoniche e prive di autonomo
riscontro, e che rimandano all’attività di commercio di autovetture ed ai
riferimenti, evincibili dalle predette intercettazioni, che rimandano a passaggi di
proprietà; ad appuntamenti dal notaio a pratiche assicurative ed altri riferimenti
inerenti a tale oggetto di vendita, riferimenti comprovati dalle dichiarazioni
testimoniali, acquisite dalla difesa, allegate alla memoria difensiva e la cui
valutazione era stata pretermessa sia dal giudice di primo grado che dalla Corte
di appello;

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utilizzato un criterio indecifrabile in punto di applicazione delle attenuanti, tanto,

2.3.4. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla
determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche avendo la Corte omesso la valutazione delle condizioni di vita,
personali e familiari dell’imputato a lui favorevoli; ulteriore vizio inficia la
mancata diminuzione, per il rito, della pena pecuniaria che risulta quintuplicata
rispetto a quella inflitta in primo grado (euro 13.500).

2.4. Tania Montella:

estensione, nella massima portata, delle pur applicate circostanze attenuanti
generiche, anche con riguardo alla misura dell’aumento di pena praticato in sede
di continuazione per la ritenuta operatività in concreto dell’aggravante di cui
all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La predetta circostanza, secondo i più
recenti giurisprudenziali, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia
inferiore a 2000 volte il valore soglia – espresso in milligrammi-, determinato per
ogni sostanza di cui alle Tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando
la discrezionalità valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia
superata”. Non è, dunque ravvisabile alcun automatismo tra il superamento dei
valori quantitativi e l’operatività dell’aggravante, con la conseguenza che la
motivazione illustrata nella sentenza impugnata appare contraddittoria e
comunque, carente poiché non contiene alcuna indicazione dei criteri utilizzati
per la ritenuta configurabilità dell’aggravante stessa;
2.4.2. erronea applicazione dell’art. 230 cod. pen. e manifesta illogicità per
la sottoposizione della ricorrente alla misura di sicurezza della libertà vigilata in
assenza dell’indefettibile presupposto della pericolosità sociale, in termini di
attualità, avuto riguardo alla motivazione che assiste la concessione delle
circostanze attenuanti generiche.

2.5. Luigi Perrotta
2.5.1. violazione degli artt. 121, 125 e 546 cod. proc. pen. per mancanza di
autonoma valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo
grado, limitatosi ad un’operazione di taglia e incolla dell’ordinanza cautelare,
medesimo errore nel quale è incorsa anche la sentenza di appello che non ha
integrato la motivazione del primo giudice che aveva, altresì, omesso la
valutazione di una memoria difensiva prodotta dall’imputato che la Corte
territoriale ha, erroneamente, ritenuto oggetto di implicita valutazione;
2.5.2. erronea ritenuta sussistenza del reato in presenza di comprovata
destinazione – attraverso le risultanze delle intercettazioni telefoniche, delle
dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal Monteasi e delle dichiarazioni

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2.4.1. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata

del ricorrente e del suo comprovato status di tossicodipendenza – al consumo di
gruppo. Allega che, in presenza di droga cd. parlata, non può ritenersi acquisito
con certezza il dato che oggetto della trattativa di acquisto siano stati 450
grammi di cocaina, anche perché tale peso non corrisponde ai criteri di valore
criticamente utilizzati dai colloquianti (che facevano riferimento a litri e pacchi di
biscotti), piuttosto che ai dieci grammi, indicati dall’imputato; che alcuna
ammissione di addebito vi è stata da parte del Falcone e che le dichiarazioni del
Monteasi non possono contraddittoriamente ritenersi credibili con riferimento alla

2.5.3. violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata
sussunzione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
esclusa in ragione dell’indimostrato dato ponderale;
2.5.4. erronea mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche
denegate valorizzando l’inserimento del ricorrente nella compagine associativa,
benché lo stesso non risponda del reato e, quindi, in presenza di giudizio che non
è ritagliato sule personali attitudini a commettere il reato dell’imputato;
2.5.5. erronea applicazione dell’art. 230 cod. pen. e manifesta illogicità per
avere applicato al ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata in
assenza dell’indefettibile presupposto della pericolosità sociale, in termini di
attualità, e di una valutazione specifica della sua posizione poiché la motivazione
della Corte investe, indistintamente, tutti gli imputati.

2.6. Ciro Petti:
2.6.1. violazione di legge, artt. 81, 132 e 133 cod. pen.,

e vizio di

motivazione per la mancata determinazione nel minimo della pena base e la
misura di aumento per la continuazione fra reati, poiché, nell’esercizio del potere
discrezionale che connota la definizione del trattamento sanzionatorio, il giudice
di appello ha omesso la valutazione del comportamento collaborativo
dell’imputato e della sua piena resipiscenza, in ragione della confessione
dell’addebito. Né il giudice ha indicato le ragioni giustificative del disposto
aumento di pena per la continuazione;
2.6.2. analoghi vizi, e vistose incongruenze e illogicità del percorso
motivazionale, inficiano il mancato giudizio di prevalenza delle pur concesse
circostanze attenuanti generiche, in presenza di motivazione di mera apparenza
sulle ragioni che giustificavano la scelta del giudice di appello tenuto conto della
funzione mitigatrice del trattamento sanzionatorio rivestita dalle attenuanti
generiche e della mancata globale valutazione dei fatti ascritti al ricorrente ai fini
della loro applicazione ed operatività in concreto e, quindi, della loro applicazione
in relazione all’aumento di pena praticato per il reato satellite.

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tipologia della sostanza e non credibili con riguardo al quantitativo;

2.7. Giuseppe Polise
2.7.1. Il ricorrente denuncia, con articolato motivo, vizio di violazione di
legge, in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonchè vizio di
motivazione per la ritenuta sussistenza del reato e configurabilità della
circostanza aggravante poiché, in presenza di un’alternativa lettura dei dati
probatori evincibili dal contenuto della lunga conversazione del 12 marzo 2009 nella parte i cui i colloquianti attestano la estraneità dell’imputato al fatto

territoriale avrebbe dovuto assolvere l’imputato, quantomeno con formula
dubitativa, non essendo acquisito uno standard probatorio congruente con
l’affermazione di responsabilità;
2.7.2. vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 442 cod. proc. pen.,
per l’erronea applicazione della diminuente.

2.8. Biagio Romano:
2.8.1. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
pena in concreto inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Salvatore Canale deve essere rigettato per la infondatezza
dei motivi che ne sono posti a fondamento.

1.2 La Corte territoriale, disattendendo le censure difensive che sono per la
massima parte oggi riproposte con i motivi di ricorso, ha confermato la condanna
di Salvatore Canale, come partecipe del gruppo carditese, secondo la
contestazione ascrittagli al capo A2) della rubrica. Ha ritenuto accertata la
esistenza di un gruppo stabilmente operativo in Cardito, alla cui organizzazione
erano preposti Nicola Giordano e Bruno Vallarino (separatamente giudicati),
gruppo nel quale Salvatore Canale, interfacciandosi con gli intermediari della
diversa compagine associativa operante in Villaricca, Giugliano e Marano di
Napoli, e cioè Claudio Miraglia, Luigi Ceccarelli e Pasquale Giordano, era dedito
all’acquisto ed alla vendita di partite di sostanze stupefacenti, come emerso in
relazione alle condotte contestate al ricorrente al capo E), nel quale sono state
assorbite le contestazioni sub I) e F). In estrema sintesi, secondo la sentenza
impugnata, Canale ed il soci del gruppo di Cardito, si incaricavano di raccogliere
sul loro territorio le puntate da investire nell’acquisto di sostanze stupefacenti e

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enunciando Peppe non c’entra proprio niente…, quello ci ha comandato – la Corte

proprio l’odierno ricorrente gestiva i rapporti con i broker cioè Claudio Miraglia e
Pasquale Giordano, seguendo le operazioni di importazione, trasporto dello
stupefacente e la successiva consegna agli acquirenti, operando con continuità e
modalità seriali sia nel procacciamento dello stupefacente che nella distribuzione
e smercio dello stesso.

1.2.1 Ritiene il Collegio che le censure difensive, dedotte quale vizio di
travisamento della prova, siano manifestamente infondate e connotate da

della ricostruzione dei giudici di appello sull’assunto che i collaboratori di giustizia
non hanno fatto riferimento al ricorrente ovvero per la sovrapposizione degli
elementi probatori relativi ai due reati associativi finendo, così, per proiettare
quali prove del reato di cui al capo A2), elementi probatori che fanno invece
riferimento al reato sub capo Al), e per la valutazione in danno dell’imputato dei
reati cd. fine, contestati ai capi E), F) ed I) nonché ai capi L), M), N), P), tenuto
conto che i reati di cui ai capi F) ed I) sono stati assorbiti in quello sub capo E) e
che il Canale è stato assolto dal reato di cui al capo P), con l’ effetto di

amplificare il coinvolgimento del ricorrente nella condotta illecita.

1.2.2. Del tutto inappropriato è, in particolare, il riferimento al vizio di
travisamento della prova che, a parte i limiti alla sua deducibilità nel giudizio di
legittimità in presenza di doppia conforme, è configurabile quando si introduce
nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o
quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia
(Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499) e che è ravvisabile ed
efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento
probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa
del dato processuale /probatorio, mentre è da escludere che integri il suddetto
vizio, in presenza di prova dichiarativa, un presunto errore nella valutazione del
significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del
12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
Dalla sentenza impugnata di rileva che, attraverso le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia Giovanni Chianese e Biagio Di Lanno, era stato possibile
accertare la esistenza, in seno al clan camorristico Ferraro, di un gruppo, facente
capo a Claudio Miraglia, Luigi Ceccarelli e Vittorio Maglione, dedito alla
organizzazione di operazioni di acquisto, in territorio estero, di sostanze
stupefacenti. I collaboratori avevano, in particolare, descritto il

sistema di

acquisto che vedeva Miraglia e Ceccarelli agire provvedendo a raccogliere le

puntate, cioè i capitali dal investire nell’operazione; ad organizzare il trasporto,
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genericità le argomentazioni difensive nella parte in cui contestano la correttezza

’curando anche lo stoccaggio dello stupefacente e Vittorio Maglione impegnato
nelle trattative con i venditori stranieri. Tale sistema era stato descritto agli
inquirenti anche cGiovanni Piana,

intraneo

al clan Abbinante, che aveva

individuato il referente in territorio estero del clan di Villaricca in Giordano
Pasquale.
Orbene dai passaggi argomentativi svolti dai giudici di appello si evince con
chiarezza che le dichiarazioni rese da Giovanni Chianese e Biagio Di Lanno, al
pari di quelle del Piana, prescindono da qualsivoglia riferimento all’odierno

gruppo di Villaricca, descrivendo il ruolo di Claudio Miraglia, che ha peraltro
ammesso gli addebiti a suo carico e, quelle del Piana, per ricostruire il ruolo di
Pasquale Giordano, illustrando, così, il ruolo e le attività svolte da costoro che
sono risultati, come si dirà, referenti dell’imputato.
Avuto riguardo alla circostanza che, secondo la stessa prospettazione
accusatoria condivisa nella sentenza, il Canale non appartiene al gruppo di
riferimento dei collaboratori, rileva il Collegio che nel ricorso non sono state
neppure spiegate le ragioni per le quali la mancata indicazione del Canale da
parte dei collaboratori sarebbe idonea a deprivare di valore la ricostruzione della
partecipazione del ricorrente al sistema di acquisto ed al connesso traffico di
sostanze stupefacenti, partecipazione del Canale che, viceversa, la sentenza
impugnata (v. pag. 32) ha ricostruito sulla scorta di ben altri, e solidi, dati
fattuali rivenienti dalle conversazioni telefoniche intercettate che, a partire dal
mese di novembre 2008, documentano i contatti del Canale intercorsi dapprima
con Claudio Miraglia e poi con Pasquale Giordano, che si trovava in Spagna
nonché con il Ciccarelli, che ha parimenti ammesso gli addebiti a suo carico. Del
tutto ragionevole, e congruente con i riferiti contributi dichiarativi che hanno
ricostruito il ruolo di Claudio Miraglia, Pasquale Giordano e il Ciccarelli, (per tol
per conto del gruppo di Villaricca, Giugliano e Marano è la conclusione della
Corte territoriale che riconduce i contatti del ricorrente con i predetti alle attività
di ricerca ed acquisizione di partite di droga all’estero da importare in Italia,
senza che detta operazione logica comporti alcuna sovrapposizione, in capo
all’odierno ricorrente, degli elementi di prova inerenti al reato associativo di cui
al capo Al) poiché, in vero, il ruolo del Canale, nell’associazione carditese, e le
sue attività sono tratti dalla valutazione di elementi di prova che fanno diretto
riferimento al ricorrente in quanto diretto interlocutore delle conversazioni
diffusamente richiamate nella sentenza impugnata.

1.2.3. Il contenuto di tali conversazioni, il cui esame è stato pretermesso
dalla difesa nei motivi di ricorso, denota, in vero, le attività che il Canale andava

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ricorrente e sono state valorizzate al fine di ricostruire le modalità operative del

tessendo nel territorio di appartenenza volte a procacciare le puntate da investire
nell’acquisto di sostanze stupefacenti rivolgendosi a venditori e spacciatori locali
dei quali il Canale si fa portavoce (emblematica in tal senso la vicenda che
rimanda all’acquisto di 14 chilogrammi commissionati da Carlo D’Avino), attività
che si poneva in perfetta sequenza temporale con i contatti che il Canale andava
tessendo con i predetti Miraglia, da Pasquale Giordano e Ciccarelli – che non
avevano un rapporto di esclusiva con il clan camorristico di riferimento- per
l’acquisto di droga che costoro trattavano all’estero; con il pagamento, da parte

partita di droga (cioè 210 kg. di hashish); con la sua partecipazione al successivo
trasferimento della droga acquistata ai sodali, con il seguito di rimostranze sulla
quantità ricevuta (214 chilogrammi) rispetto a quella pattuita (314
chilogrammi); con le preoccupazione esternate dal Canale in occasione del
sequestro della partite di stupefacente, in seguito all’arresto del corriere
calabrese Michele Sodaro (sequestro di circa 80 chilogrammi) e di quelli di altre
quattro partite della medesima sostanza, avvenuti tra 14 novembre ed il 18
dicembre 2008. La Corte territoriale, inoltre, ha rilevato la presenza del Canale
alle fasi preliminari di organizzazione del carico sequestrato a Angelo Felice
Malinconico (cioè il reato sub capo P) ed ha evidenziato (cfr. pag. 31) che,
proprio in occasione dell’arresto del Malinconico, Nicola Giordano – indicato come
uno dei capi e promotori del gruppo carditese – aveva incaricato tale Ausanio
Carla di recarsi dai familiari dell’arrestato con la chiara finalità di approntarne le
difese. Puntualmente, infine, i giudici distrettuali hanno descritto l’attività di
vendita dello stupefacente che la struttura carditese, in contemporanea con il
procacciamento dello stupefacente, aveva in corso e, a tal riguardo (cfr. pag.
34), hanno illustrato i contatti intercorsi tra il ricorrente, Nicola Giordano, Bruno
Vallarino, il già citato D’Avino nonché Romano Carlo, contatti funzionali a
piazzare la merce presso gli acquirenti.
Ne consegue che la condotta dell’imputato viene ricostruita alla stregua di
elementi probatori che direttamente lo attingono piuttosto che per proprietà
transitiva delle prove a carico dei suoi referenti e che rilevano, ovviamente, per
individuarne le attività illecite svolte che costituiscono il comune terreno dei
contatti e degli accordi convenuti con ricorrente.
L’apprezzamento

delle

circostanze

emergenti

dalle

conversazioni

intercettate, lungi dall’integrare il preteso vizio di travisamento della prova in
presenza dell’assorbimento delle condotte illecite ascrittegli in un’unica
fattispecie di reato e dell’assoluzione del Canale dal reato sub capo P), non
essendone comprovato il diretto coinvolgimento nella specifica operazione
oggetto di contestazione, si risolve nella valutazione di precise circostanze

10

del Canale, della intermediazione di Pasquale Giordano, nell’acquisizione della

fattuali che rivelano, a prescindere dalla loro connotazione specifica quale fatto
reato autonomo, l’ingerimento dell’imputato nelle trattative di acquisto e
successiva collocazione dello stupefacente e, dunque, rilevanti quali elementi che
ne denotano il coinvolgimento nell’attività associativa che ben può essere
dedotto da comportamenti non aventi rilevanza penale ex se e sulla scorta di
una lettura non frazionata ma coordinata degli elementi acquisiti, in
contrapposizione ad un esame parcellizzato e “minimalista”, suggerito dalla
difesa, operazione, quest’ultima, che contrasta con la metodica di lettura degli

1.2.4. E, sulla scorta di tale compendio probatorio, la sentenza impugnata
giustifica congruamente la sussistenza dell’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R.
309/1990 che, rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod.
pen. e 73 d.P.R. cit., risiede, secondo l’astratta e corretta prospettazione
difensiva, nell’elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice
accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella
predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in
un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo
illecito poiché tfi solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la
,
struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il
reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l’ordinamento, tanto
da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive.
L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di
detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato, infatti, non solo nel
carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie
non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo
associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità
duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del
sodalizio, ma anche nell’esistenza di una organizzazione che consenta la
realizzazione concreta dello stesso programma criminoso.
Nella specie, a prescindere dal breve periodo nel quale sono state
intercettate le operazioni di acquisto, i giudici del merito hanno congruamente
valutato le risultanze probatorie onde ritenere accertato che il ricorrente e i
sodali, operanti nel territorio di Cardito, si erano impegnati nella predisposizione
prima e nell’attuazione poi di un programma criminoso nel settore degli
stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali,
grazie ai contatti realizzati con i componenti del gruppo di Villaricca operanti

11

elementi indiziari di cui all’art. 192, comma 3, cod. proic. pen..

all’estero ed alla organizzazione degli acquisti, attraverso il reperimento dell
provviste economiche necessarie, e successiva consegna della droga acquistata,
rapporto che si è protratto per alcuni mesi dando così luogo ad un sodalizio
inteso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati, sia pure incentrato
su un programma e minimale organizzazione che costituiscono, come accennato,
l’essenza della fattispecie associativa e l’elemento distintivo di questa rispetto al
concorso di persone nel reato. Giova, infatti, rammentare che nel reato
associativo sono coinvolti, oltre all’odierno ricorrente, sul versante carditese,

coinvolto anche nell’operazione di importazione dei 25 chilogrammi di cocaina, di
cui al capo P), reato che, a prescindere dal diretto coinvolgimento del ricorrente
nel fatto tipico, concorre a delineare il programma e la solidità del programma
associativo, oltre che per l’organizzazione degli acquisti, anche per la esistenza di
canali di smercio della droga, sicché affatto eccentrico è il rifermento a detta
vicenda onde ricostruire il profilo della condotta illecita rubricata al capo A2).
Conclusivamente, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha fornito
logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla
qualificazione giuridica degli stessi, con argomentazioni prive di illogicità
(tantomeno manifeste) e di contraddizioni considerando tutti gli elementi che
dimostrano sia l’esistenza di un gruppo organizzato, attraverso più forme di
collaborazione, come risulta dall’articolato muoversi sulla scena dei contatti e dei
rapporti con personaggi operanti all’estero, e tesi a raggiungere lo scopo di
acquisire sostanze stupefacenti da distribuire poi nel territorio di interesse ed al
coinvolgimento dell’imputato in una serie di attività volte all’acquisizione degli
ordinativi di droga prima e nella distribuzione della droga. La motivazione della
Corte d’appello al proposito è del tutto congrua poiché incentrata sulla
dimostrazione della esistenza di una struttura, adeguata alla realizzazione di uno
scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine.

1.2.5. Sono infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal Canale.

1.2.6. E’ lo stesso ricorrente a richiamare i principi espressi dalla nota
sentenza Biondi ai fini della individuazione dei criteri rilevanti nella definizione
dell’aggravante della ingente quantità, secondo un indirizzo seguito dalla
giurisprudenza di questa Corte che ne ribadisce la persistente validità del criterio
di ragguaglio, parametrato al significativo superamento del valore soglia, per la
sostanza in esame corrispondente a 4.000 volte il valore soglia (Sez. 6, n. 543
del 17/11/2015, dep. 2016, Paio, Rv. 265756); criterio, che soprattutto nel caso
di superamento del valore, è, per così dire, “flessibile”, poiché, in tali casi, la

12

anche Nicola Giordano e Bruno Vallarino, separatamente giudicati ed il primo

valutazione circa la configurabilità dell’ingente quantità nel caso concreto non è
automatica, ma è rimessa al giudice del merito. Venendo al caso di specie, la
Corte territoriale, nell’affermare la sussistenza dell’aggravante

de qua,

ha

argomentato le ragioni in base alle quali il quantitativo di sostanza stupefacente
oggetto di trattativa (ben 214 chilogrammi), e di quella caduta in sequestro,
integra dati numericamente elevati, ed ha avuto cura di precisare che la
complessa operazione di importazione è stata propiziata dall’intervento di ben
due apparati associativi dando così atto, a prescindere dal numero di dosi

1.2.7. Né possiedono pregio argomentativo le censure che investono la
ritenuta recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti
generiche.
La Corte territoriale, avvalendosi anche delle argomentazioni della sentenza
di primo grado, ha espresso un motivato giudizio sulla pericolosità dell’imputato,
foriera del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle per le
quali ha riportato la condanna, che attualizza, in virtù delle descritte
caratteristiche oggettive della condotta, la proclività a delinquere, giudizio che
vieppiù appare ostativo al più benevolo trattamento processuale assicurato dalle
circostanze attenuanti generiche che, nel proposto ricorso, chiamano in causa
criteri soggettivi di attenuazione del trattamento punitivo di equivoca valenza
dimostrativa, essendosi limitato il ricorrente a richiamare l’epoca risalente delle
condanne.

2. Il ricorso di Alfredo D’Aniello deve essere rigettato per la infondatezza
del dedotto vizio di violazione di legge, con riferimento alla violazione dell’art.
597 cod. proc. pen., e del vizio di contraddittorietà della motivazione con la
quale la Corte territoriale è pervenuta al giudizio di mera equivalenza delle
circostanze attenuanti generiche con l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3,
d.P.R. 309/1990. La Corte di appello, che ha escluso la recidiva, per la risalenza
nel tempo dell’unico precedente a carico dell’imputato, ha determinato la pena
nel minimo edittale e, concesse le circostanze attenuanti generiche per la
incondizionata ammissione degli addebiti e il positivo comportamento
processuale, ha ritenuto ostativo al giudizio di prevalenza con l’aggravante di cui
all’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990, il ruolo ascritto all’imputato ed il suo
contributo all’organizzazione di acquisto e importazione di diverse e consistente
partite di cocaina. Il giudice dell’udienza preliminare aveva espressamente
confermato la sussistenza dell’aggravante del numero di persone che avevano
concorso nel reato (cfr. pag. 530) in relazione al reato sub capo Al); aveva

13

ricavabili e dal superamento del valore soglia, della ricorrenza dell’aggravante.

’denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed aveva indicato
la pena base per il reato sub Al) in quella di anni venti di reclusione, pena poi
aumentata, per la continuazione, ad anni trenta di reclusione.

2.1. La verifica della fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente muove
dalla esatta individuazione dell’ambito di operatività del divieto di reformatio in
peius

e della nozione di

applicazione

delle circostanze e, nella specie,

dell’aggravante ordinaria del numero delle persone (dieci o più) che hanno

natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono
nel reato e che, come noto, non richiede neppure la consapevolezza della
partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare
l’aggravante stessa.

2.1.1. Con riguardo al primo aspetto, deve senz’altro prestarsi ossequio al
principio cardine in materia dettato dalle Sezioni Unite, secondo cui il divieto
della

reformatio in peius

investe ogni componente che concorre alla

determinazione della pena complessiva (SU, n. 40910 del 27/09/2005, William
Morales, Rv. 232066). Da tale assunto deriva la conclusione secondo la quale il
divieto di reformatio in peius deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice di
appello, pur diminuendo, a seguito di assoluzione parziale dell’imputato da uno o
più capi di imputazione ovvero di eliminazione dall’unico capo di una circostanza
aggravante, complessivamente la pena finale rispetto a quella inflitta dal giudice
di primo grado, intervenga su una delle componenti intermedie del calcolo che,
in difetto di specifica impugnazione, deve rimanere immutata nella valutazione
operata dal primo giudice (cfr. altresì Sez. 3, n. 3903 del 13.5.2014, Tufano, Rv.
263193, Sez. 2, n. 2575 22 del 5.4.2012 n. 28042, Vannucci, Rv. 253245).
Costituisce, invero, conseguenza necessaria dell’effetto devolutivo dell’appello in forza del quale la cognizione del giudice di secondo grado è circoscritta ai
punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appello – la preclusione per il
giudice del gravame di operare d’ufficio qualsivoglia mutamento in relazione ai
punti che non siano stato oggetto di impugnazione. Diversamente opinando si
perverrebbe, si osserva, ad un’alterazione del computo nell’applicazione degli
addendi intermedi eventualmente mutati senza essere stati oggetto di
impugnazione, con il conseguimento di un risultato finale che potrebbe essere
diverso, quantunque pur sempre inferiore alla pena inflitta dal primo giudice. Si
afferma, così che, quando il giudice di appello ritenga insussistente a beneficio
dell’imputato appellante una circostanza aggravante ovvero ne escluda,
attraverso il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti, l’incidenza

14

concorso nel reato, circostanza che, concernendo le modalità dell’azione, ha

nel calcolo della pena in concreto, non può modificare la pena base presa a
riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro degli addendi del calcolo che
non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena
complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.
Nel caso in esame, non risulta affatto, dalla sentenza di primo grado che il
giudice dell’udienza preliminare abbia escluso la contestata aggravante del
numero delle persone che avevano concorso nel reato, statuizione che, ove
avesse formato oggetto di appello dell’imputato, era da ricomprendere tra i

dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di gravame concernenti il merito, a meno
della mancata esclusione della recidiva, della mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento. La rinuncia così
formulata, dunque, investe, oltre al giudizio di responsabilità sul fatto, anche la
qualificazione giuridica dei reati ascritti e, quindi, la ritenuta sussistenza
dell’aggravante del numero delle persone che avevano concorso nel reato, tanto
a prescindere dalla mancata applicazione, in sede di determinazione del concreto
trattamento sanzionatorio, dell’aumento di pena per l’aggravante stessa,
aumento effettivamente non applicato dal giudice dell’udienza preliminare.

2.1.2. Da tali coordinate discende che, in presenza di appello del solo
imputato e di applicazione nel giudizio di gravame delle circostanze attenuanti
generiche con mero giudizio di equivalenza alla circostanza aggravante ritenuta
dal giudice di primo grado, ma che non abbia comportato in concreto alcun
aumento di pena, non è violato il divieto di reformatio in pejus non vertendosi in
ipotesi in cui il giudice di appello sia intervenuto, in

malam partem, nella

determinazione della pena base, rimasta inalterata, ovvero su una delle
componenti intermedie del calcolo, dal momento che il giudice di appello non ha
irrogato una pena complessivamente maggiore rispetto a quella determinata dal
giudice di primo grado ed ha applicato al ricorrente le circostanze attenuanti,
sulla base del doveroso ed unitario giudizio di bilanciamento fra circostanze,
finalizzato a stabilire se le attenuanti debbono essere ritenute equivalenti,
prevalenti o minus valenti rispetto alla ritenuta, e formalmente non esclusa,
aggravante.

2.2. E le conclusioni raggiunte dai giudici di appello in sede di giudizio di
bilanciamento sono inattaccabili sotto il profilo della linearità e congruità
dell’enunciato giudizio di equivalenza non potendo ravvisarsi alcuna
contraddizione tra l’apprezzamento positivo del comportamento processuale (la
confessione, peraltro intervenuta solo nel giudizio di appello), ai fini del

15

motivi di appello oggetto di espressa rinuncia da parte del D’Aniello che aveva

riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.; il complessivo
giudizio sulla personalità (la esclusione della recidiva) poiché nel giudizio di
comparazione fra circostanze sono entrati in gioco — a stregua della riferita
motivazione della sentenza impugnata – fattori ulteriori e diversi da quelli che
fanno capo al comportamento post delictum sicché il giudizio di complessiva
gravità della condotta è stato correttamente ricondotto al ruolo in concreto
svolto dall’imputato, affermatosi come intermediario di numerose e diverse

3.11 ricorso di Giuseppe Mainolfi non è meritevole di accoglimento.
La Corte di appello di Napoli ha individuato la pena base anni 12 di
reclusione ed euro 90.000 di multa per il reato di cui al capo L); ha negato le
circostanze attenuanti generiche evidenziandone i precedenti penali e l’assenza
di resipiscenza e precisando che la pena era determinata non coincidente con il
minimo edittale avuto riguardo alla commercializzazione di diverse partite di
cocaina in collegamento con aggregati criminali professionali. In primo grado il
giudice dell’udienza preliminare aveva inflitto al Mainolfi la pena di anni nove di
reclusione ed euro 90.000,00 di multa, pur dando atto che la pena base era
stata determinata in anni tredici di reclusione ed euro 13.500,00 di multa.

3.1. E’ manifestante infondata la dedotta eccezione di nullità della sentenza
per la mancata indicazione del nominativo del Mainolfi nella elencazione degli
imputati di cui al capo L), in presenza dell’analitica descrizione della condotta
dell’imputato e dell’attività svolta contenuta nel corpo della contestazione con la
conseguenza che non sussiste alcuna incertezza sui tratti essenziali del fatto di
reato contestato e delle specifiche condotte ascritte all’imputato che ha potuto,
pertanto, usufruire di completo contraddittorio e del pieno esercizio del diritto di
difesa.

3.2. Con motivazione ineccepibile ed argomenti in diritto in linea con la
giurisprudenza di questa Corte, il giudice distrettuale ha escluso la fondatezza
dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per essere la stessa priva
di autonoma valutazione degli elementi di prova in presenza di una ragionata
operazione di valutazione degli elementi che già fondavano la misura cautelare,
vertendosi nell’ambito del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato, ed avendo
il giudice dell’udienza preliminare assolto con congrua motivazione, alla finalità di
giustificazione del giudizio di colpevolezza ponendosi in confronto critico con le
deduzioni difensive, operazione, questa, vieppiù riferibile alla sentenza di
appello, oggetto di analoga censura sollevata con il ricorso. Anche a tale riguardo

16

operazioni di trasferimento di stupefacenti.

le censure difensive sono manifestamente infondate poiché non si confrontano
con la motivazione della sentenza in esame che, dopo avere riportato gli
elementi di prova emersi a carico del Mainolfi (principalmente il contenuto delle
intercettazioni), nel paragrafo dedicato all’analisi della posizione dell’odierno
ricorrente (pagg. 52 e ss.), muove dalla illustrazione della memoria difensiva e
degli elementi di prova allegati a sostegno della tesi dell’imputato, che, cioè, le
conversazioni intercettate facevano proprio riferimento ad operazioni di
commercio di autoveicoli dei quali il Mainolfi si occupava, selezionando, dal

confronto critico con le deduzioni difensive, rimandano, viceversa, ad operazioni
relative al commercio di stupefacenti. Il giudice partenopeo, enuncia con
adeguatezza e logicità, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese
determinanti per la formazione del convincimento di colpevolezza e l’iter logico
seguito per addivenire alla decisione adottata, secondo un percorso
argomentativo che non lascia spazio ad una valida alternativa, anche rispetto ad
aspetti delle deduzioni difensive che, pur non essendo stati espressamente
valutati, devono pertanto ritenersi implicitamente disattesi.
La sentenza impugnata è contrassegnata, in vero, da una tecnica
motivazionale non solo stilisticamente lontana dalla sentenza di primo grado ma
connotata dalla puntuale disamina della linea difensiva dell’imputato, condotta
alla stregua di un ragionato confronto con le risultanze probatorie.
Meritano, infine, di essere rammentate ed estese anche alla motivazione
della sentenza di primo grado e della sentenza di appello le affermazioni di
questa Corte, in materia di motivazione dell’ordinanza cautelare, nelle quali si è
precisato che il requisito della autonoma valutazione, che non richiede una
riscrittura originale degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione
della misura, è rispettato tutte le volte in cui il giudice espliciti i criteri di giudizio
adottati (Sez. 6 del 16/3/2017 n. 13864, Marra, Rv. 269648; Sez. 3 del
14/4/2016 n. 35296, Elezi, Rv. 268113), anche con una valutazione cumulativa
degli stessi in presenza di imputazioni seriali (Sez. 3 del 11/5/2016 n. 28979,
Sabounjian, Rv. 267350), con la conseguenza che, nei procedimenti cumulativi
con più imputati o con più imputazioni, anche un accoglimento parziale della
richiesta cautelare del Pubblico ministero, caratterizzata dal rigetto della stessa
solo per alcuni imputati e/o solo per alcune imputazioni, deve considerarsi
dimostrativo della effettività di una autonoma valutazione, conclusione che, nel
caso in esame, è inequivocabilmente attestata dall’esito assolutorio della
sentenza di primo grado per alcuni imputati e imputazioni e, nella sentenza
impugnata, dalle decisioni di riforma che hanno contrassegnato il decisum dei
giudici di appello.

17

contenuto delle intercettazioni, proprio quelle informazioni che, in ragionato

3.3. Anche il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui non si appalesa
generico perché si atteggia a mera ripetizione dei motivi di appello, è infondato.

3.3.1. Secondo i giudici di merito Giuseppe Mainolfi, residente in Milano, è
risultato coinvolto nell’operazione di importazione di almeno due partita di
cocaina, documentate dai colloqui intercettati sul finire di novembre 2008 e i
primi giorni di dicembre con il cognato, Pasquale Giordano, che si trovava in

occupava del reperimento, acquisto e importazione in Italia di consistenti partite
di stupefacenti. Il contenuto delle conversazioni intercettate e la triangolazione
degli spostamenti di Pasquale Giordano, a Milano, e di Giuseppe Mainolfi, a
Caste! Volturno, avevano consentito di individuare anche gli acquirenti della
partita di droga il cui acquisto era propiziato dal ricorrente e, cioè Biagio Romano
e Carlo D’Avino e di individuare almeno una consegna di droga, recapitata a
Villaricca il 30 dicembre 2008.
Tali risultanze, unitamente alla caratura ed al descritto ruolo criminale di
Pasquale Giordano (indicato come il broker in Spagna delle operazioni di acquisto
di consistenti partite di droga) ed al comprovato inserimento sia di Biagio
Romano – raggiunto da condanna nel presente procedimento – che di Carlo
D’Avino nel settore dell’acquisto e smercio degli stupefacenti, consentono di
ritenere provato che i contatti intercorsi con il Mainolfì fossero relativi all’acquisto
di droga, e in particolare di cocaina oggetto dei traffici del Giordano, piuttosto
che al commercio di autoveicoli, secondo la linea difensiva sviluppata
dall’imputato che ha comprovato il suo inserimento in tale settore e che
richiama, a conferma della liceità delle operazioni, il tenore letterale delle
conversazioni, nelle quali si fa riferimento all’acquisto di una macchina ovvero a
macchinette ed agli intoppi burocratici che erano insorti nel commercio delle
vetture.
Viceversa, rilevano i giudici partenopei, l’uso di espressioni che rimandano
alla lecita attività svolta dal Mainolfi, costituisce solo un utile espediente atto a
celare la vera e reale natura delle operazioni e, a tale riguardo, evidenziano richiamato il contenuto delle conversazioni del 13 gennaio 2009, del 19 gennaio
2009 e dell’Il febbraio 2009, intercorse con il D’Avino – come il registro
comunicativo dei loquenti subisca un brusco mutamento proprio in
corrispondenza dei problemi di indisponibilità dell’oggetto della transazione;
come il D’Avino si adiri, richiamando le brutte figure alle quali il mancato
procacciamento della vettura lo esponga e come, addirittura, nell’ultima
conversazione, il D’Avino solleciti due macchinette adombrando che il ricorrente,

18

Spagna, ove, come specificato trattando la posizione del Canale, il Giordano si

infedele, abbia già ceduto le due vetture ad altri, a tacere della circostanza che il
D’Avino si interfaccia unicamente con il Mainolfi e non con il Giordano, che
sembra il venditore dell’auto Mercedes alla quale il D’Avino sembra interessato.
Infine sono stati richiamati ulteriori conversazioni fra il Mainolfi ed il cognato (cfr.
pag. 54) nelle quali il Giordano evocava i rapporti con Mohamed, che si è
acclarato essere il contatto spagnolo del Giordano per l’acquisto di

hashish ed

una conversazione dell’Il marzo 2009 nel corso della quale il Mainolfi invitava il
Giordano a recuperare un’autovettura lasciata a Benidorm perché l’autista era

necessità dell’intervento perché sotto il sedile si trovava un amplificatore del
valore di ottocento euro, riferimento che, secondo i giudici partenopei, evocava
sempre sostanza stupefacente.

3.4. Rileva il Collegio che è senza dubbio esatto il richiamo alle regole della
prova indiziaria sviluppate nel ricorso nel senso che, in presenza di prove
indiziarie, il giudice di merito, al quale vengano prospettate più ipotesi
ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduce alla condanna, solo
perché la ritiene più probabile delle altre, in quanto la regola di giudizio
compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, impone di
pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori
soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come
possibili “in natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta,
risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi
al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez.
1, n. 1792 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449; Sez. 1, n. 23813 del
08/05/009, Manickam, Rv. 243801).
Tali connotati risultano rispettati nella sentenza impugnata, che si articola
lungo un percorso epistemologicamente corretto e svolge argomentazioni
motivate circa le opzioni valutative della prova, offrendo una giustificazione
razionale della decisione e soffermandosi su ciascuno degli elementi che
chiamano direttamente in causa il Mainolfi, come autore delle conversazioni, in
ragionato confronto con l’accertato ruolo del cognato, Pasquale Giordano, che è il
suo referente in Spagna e con quello di Biagio Romano e Carlo D’Avino,
acquirenti e destinatari delle partite di droga. La Corte distrettuale ha
evidenziato, inoltre, come alcun elemento di riscontro sia stato offerto
dall’imputato non già circa lo svolgimento dell’attività di commercio di vetture al quale si riferiscono le produzioni difensive- ma con riguardo ai contatti avuti
con il Giordano, il D’Avino ed il Romano in relazione alle specifiche operazioni di

19

stato tratto in arresto perché privo del permesso di soggiorno, spiegandogli la

compravendita che, secondo il ricorrente, giustificavano il contenuto delle
conversazioni intercettate.

3.5. Nell’illustrare analiticamente il contenuto delle singole conversazioni
intercettate, sia quelle intervenute con il cognato che quelle intercorse con il
D’Avino, i giudici d’appello ne hanno messo in luce la confluenza in un medesimo
contesto dimostrativo del traffico di sostanze stupefacenti nel quale si inseriva
l’attività del Giordano, in Spagna, e quella del Romano e del D’Avino, in Villaricca

che possano ravvisarsi, nel ragionamento giustificativo, vizi di illogicità manifesta
poiché, a tal riguardo, non è sufficiente il contrasto delle conclusioni raggiunte
con l’allegata tesi difensiva, priva come detto di riscontri specifici, dal momento
che al giudice di legittimità resta, comunque, preclusa, in sede di controllo sulla
motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa, operazioni, queste, che trasformerebbero la corte nell’ennesimo
giudice del fatto. Esaminate, dunque, nell’ottica del vizio di motivazione, le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si sottraggono alle censure che
le sono state mosse, perché, attraverso passaggi argomentativi esenti da
evidenti incongruenze o da interne contraddizioni sono univocamente
dimostrativi della responsabilità del Mainolfi.

3.6. Non deducibile con il proposto mezzo di impugnazione è il diniego
delle circostanze attenuanti generiche giustificato, alla stregua della sentenza
impugnata, dal giudizio di gravità della condotta, per la reiterazione delle
condotte illecite, dalla presenza di precedenti penali e dall’assenza di forme di
resipiscenza. Ed invero, secondo i condivisibili principi affermati in materia, la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile
in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del
24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), come, nel caso in esame, non meglio indicate
condizioni di vita personale e familiare. Irrilevante, avuto riguardo al tenore della
condanna riportata nel dispositivo della sentenza di primo grado, la erronea

20

A

e, quindi, del tutto ragionevolmente, l’attività di mediazione del ricorrente, senza

indicazione della pena base nella parte motiva della sentenza, evidentemente
frutto di un errore materiale.

4. Il ricorso proposto da

Tania Montella

è fondato in relazione

all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ma va rigettato nel
resto per la infondatezza dei motivi di ricorso che concernono la estensione delle
pur concesse circostanze attenuanti generiche e l’aumento di pena per la

4.1. Deduce, inoltre, la ricorrente che i giudici di appello hanno ritenuto
sussistente l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, contestata
con riguardo al reato di cui al capo E), automaticamente per il solo superamento
del valore indicato nella nota sentenza Biondi di questa Corte che, invece, anche
in presenza di tale superamento del dato quantitativo, richiede adeguata
motivazione sul punto.

4.1.2. Dalla sentenza impugnata e dal verbale di udienza del 5 luglio 2016 si
evince che la Montella aveva ammesso gli addebiti ed aveva espressamente
rinunciato a coltivare i motivi di merito, limitando il gravame alle sole censure
relative al trattamento sanzionatorio. Sulla scorta di tale premessa, la Corte di
appello ha limitato il proprio esame ai motivi di impugnazione dedicati al
trattamento sanzionatorio, senza esaminare, pertanto, quelli che avevano ad
oggetto la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità contestata con
riguardo al reato di cui al capo E), peraltro esaminata con riguardo alla posizione
di un coimputato che non aveva rinunciato ai motivi di merito.

4.1.3. Ritiene il Collegio che l’interpretazione data dai Giudici distrettuali alla
dichiarazione di rinunzia non è manifestamente illogica e non è perciò sindacabile
in questa sede ed è giuridicamente corretta. Va ricordato, infatti, che la
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, così come la qualificazione del
fatto, costituiscono altrettanti punti della decisione, distinti ed autonomi rispetto
a quello relativo al trattamento sanzionatorio poiché, secondo il consolidato
insegnamento di questa Suprema Corte, il principio tantum devolutum quantum
appellatum, pur non precludendo in modo assoluto al giudice dell’impugnazione
di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone,
tuttavia, perché l’esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti,
che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli
specificamente impugnati; connessione che, secondo risalenti e mai modificati
principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, non ricorre tra la

21

continuazione fra reati.

determinazione della misura della pena e la decisione sull’esistenza di una
qualsiasi circostanza aggravante o attenuante (Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983,
Rv. Costantino, 163043; Sez. 1, n. 836 del 16/10/1981, Fusco, Rv. 151832).
Ne è così stata tratta la conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di
appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve
ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva
richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 19014 del
11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861) e quelli concernenti la recidiva (Sez. 2, n.

(Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone e altri, Rv. 271750), che prettamente
ineriscono alla qualificazione giuridica del fatto. L’aver perciò insistito per l’esame
dei soli motivi relativi al trattamento sanzionatorio ha irrevocabilmente escluso
dalla cognizione del giudice del gravame ogni questione relativa alla sussistenza
stessa della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2 d.P.R.
309/1990. Ne consegue che non sussiste l’eccepito vizio di carenza di
motivazione tanto più che l’imputata neppure contesta la ricorrenza, in fatto, del
superamento per oltre 2000 volte del valore-soglia per la sostanza in esame e
che la Corte di merito ha evidenziato come il capo di imputazione sub capo E) ha
ad oggetto la complessa importazione di circa 210 kg di hashish dalla Spagna
con sequestro e arresto dei corrieri di ben quattro carichi (per complessivi 80
chilogrammi), richiamando la imponenza del dato ponderale ed il
coinvolgimento, nella condotta illecita, di ben due associazioni che avevano
curato le attività di importazione e smercio della droga.

4.2. Sono infondate le deduzioni che investono la misura della diminuzione
di pena, per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti e
dell’aumento di pena per la continuazione fra reati.
La Corte napoletana, valorizzandone l’incensuratezza, il ruolo marginale nel
contesto associativo e il positivo comportamento processuale con ammissione
degli addebiti intervenuta nel giudizio di appello, ha determinato la pena base
per il reato sub Al), al netto delle attenuanti, in anni sette di reclusione e ha
individuato in un anno di reclusione l’aumento di pena per la continuazione con il
reato sub

E), apprezzando, a tal riguardo, i connotati dell’attività illecita

caratterizzati dall’ingente quantitativo di stupefacenti trattato ed il fattivo
contributo della ricorrente al mantenimento dei rapporti fra i correi.
Osserva il Collegio che la determinazione della misura della pena inflitta è
stata correttamente fondata dai giudici di merito sulla scorta di un equilibrato e
complessivo giudizio al quale hanno concorso, accanto ad elementi incentrati
sulla valutazione di dati personologici – la incensuratezza e il limitato ruolo

22

11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825) nonché le circostanze aggravanti,

assunto nel contesto associativo – l’obiettiva gravità dei fatti senza che sia
ravvisabile alcuna contraddizione, tra la concessione delle attenuanti generiche,
prevalenti sulle aggravanti, e la valutazione di queste ultime nella
determinazione della misura della diminuzione di pena per effetto delle
attenuanti, in quanto è evidente che, pur se dichiarate sub-valenti, le aggravanti
continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta
dell’imputato e più in generale dei fatti posti in essere. Anche l’aumento di pena
per la continuazione, pari a mesi otto di reclusione, è di gran lunga inferiore ai

della valutazione del quantitativo di droga trattata e della sua distribuzione in più
luoghi del territorio nazionale, e perciò, oggetto di adeguata motivazione che
risulta immune da vizi logici e del conseguente vizio di erronea applicazione della
legge penale.

4.3. Come anticipato deve pervenirsi a diversa conclusione con riguardo
all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che va eliminata. I
giudici distrettuali hanno confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata
evidenziando come la gravità delle condotte; la sicura riconducibilità delle
operazioni ad aggregati criminali operativi anche all’estero e la sottesa ingerenza
di gruppi di criminalità organizzata nelle dinamiche di acquisto e
commercializzazione; la reiterazione delle condotte illecite evidenziano la
concreta pericolosità sociale ai fini di applicazione della misura di sicurezza,
peraltro obbligatoria per gli imputati che hanno riportato condanne a pena
superiore ai dieci anni, asserto che, evidentemente, non tiene conto né della
pena effettivamente comminata alla Montella, all’esito del giudizio di appello, né
del complessivo giudizio sulla personalità della ricorrente espresso dai giudici
distrettuali e posto a fondamento delle concesse circostanze attenuanti
generiche.

4.4. La misura di sicurezza della libertà vigilata partecipa, come noto, della
funzione di contenimento della pericolosità sociale, al pari delle altre misure di
sicurezza, in quanto non collegate alla violazione di un precetto ma alla
probabilità della recidiva (art. 203 cod. pen.), probabilità che deve costituire
oggetto di congrua e logica motivazione, nel caso specifico non riscontrabile. Ed
in vero, è necessario, prima dell’applicazione della misura di sicurezza della
libertà vigilata – sia essa facoltativa o obbligatoria-, l’accertamento della
pericolosità sociale del condannato sia da parte del giudice della cognizione che
ordina la misura, che da parte del magistrato di sorveglianza al momento della
sua esecuzione, fermi restando le prospettive ed i rapporti intercorrenti tra la

23

limiti edittali previsti dall’art. 81, comma 2, cod. pen., e si appalesa risultato

libertà vigilata facoltativa e quella obbligatoria, e dovendosi, necessariamente,
mantenere una distinzione di campo tra esse, nel senso cioè che, accertata la
pericolosità sociale e ad altre condizioni esatte, il giudice, nei casi previsti dall’
art. 230 cod. pen. deve applicare la misura di sicurezza, mentre nei casi previsti,
come il presente, dall’art. 229 cod. pen., pure in presenza della pericolosità e
delle altre condizioni, può o meno applicarla.

4.5. Imprescindibile, resta, dunque, l’accertamento della pericolosità sociale

individualizzato ed attualizzato, con esplicitazione di una congrua motivazione, al
momento della decisione sulla scorta di un complessivo giudizio sulla personalità,
giudizio che, nel caso, la Corte distrettuale ha escluso possa dirsi negativo
avendo applicato alla ricorrente le circostanze attenuanti sulla scorta di non solo
dell’incensuratezza ma apprezzandone il pur fattivo contributo prestato alla
realizzazione del reato associativo ed al connesso traffico di sostanze
stupefacenti, in posizione di sostanziale collegamento con il ruolo del compagno
che ne denota la mancanza di un’autonoma capacità organizzativa ai fini della
reiterazione di condotte dello stesso genere.

5. Il ricorso proposto da Luigi Perrotta deve essere rigettato. La Corte,
partendo dalla pena base di anni dodici di reclusione ed euro 90.000,00 di multa
ridotta per il rito, ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche
richieste per il Perrotta valorizzandone l’ inserimento continuativo nelle attività di
commercializzazione dello stupefacente, e come sia persona perfettamente
integrata nel sistema di commercializzazione e intermediazione di sostanze
stupefacenti all’ingrosso avvalendosi di un personaggio come il Giordano dedito,
professionalmente, alla intermediazione a livello internazionale, alla
commercializzazione di droga e solidamente inserito in una compagine criminale
dedita a tale attività. Lo stesso non ha manifestato sintomo di resipiscenza ed ha
trascorsi segnati da esperienze criminali di non poco momento (una condanna
per rapina).

5.1. Devono essere richiamate, con riguardo al motivo di ricorso che
concerne la mancanza di autonoma valutazione del compendio probatorio, le
considerazioni svolte al punto 3.2 del Considerato in diritto, non senza rilevare
che la Corte territoriale, in presenza di specifiche deduzioni che investivano la
responsabilità del Perrotta, si è soffermata ai fini della configurabilità del reato
nell’analisi delle dichiarazioni rese dal Monteasi e dal ricorrente, e, così,
smentendo la versione difensiva che, incentrando l’attenzione su un modesto

24

(oltre che dei limiti di pena edittali), accertamento che va, pertanto,

quantitativo di droga acquistata pari a dieci grammi e sullo stato di
tossicodipendenza del Perrotta, riconduceva la condotta di reato alla fattispecie
dell’acquisto finalizzato al consumo di gruppo, riferimenti che,

per tabulas,

smentiscono che la sentenza impugnata costituisca la mera copia dell’ordinanza
cautelare ovvero la mancata valutazione delle deduzioni difensive.

5.2. Infondato, con tratti di manifesta evidenza, è il secondo motivo di
ricorso. La Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della qualificazione del fatto

della condotta illecita da parte del Falcone, coimputato del ricorrente,
ammissione che, alla stregua della contestazione ascritta nella quale si fa chiaro
riferimento al peso della sostanza stupefacente oggetto di compravendita (cioè
450 gr. di cocaina), non è suscettibile di interpretazione alternativa ovvero di
ingenerare equivoci a proposito della portata confessoria delle dichiarazioni del
Falcone che, secondo i giudici territoriali, concorrono, in una alle risultanze delle
operazioni di intercettazione, ad individuare il quantitativo di stupefacente che il
Perrotta, in due occasioni, aveva acquistato con la mediazione del Giordano, in
Spagna e importato in Italia ed alle quali si fa riferimento come a litri o pacchi di
biscotti con il richiamo ad entità numeriche (cioè venti litri ovvero venti pacchi di
biscotti) che, anche al netto delle quantità conseguite rispetto a quelle pattuite come emergenti dalle conversazioni intercettate- rinviano, avuto riguardo al
prezzo che emerge dalle trattative, a quantitativi ben superiori ai dieci grammi
che, secondo il Perrotta, egli avrebbe acquistato per farne uso personale ovvero
di gruppo. Correttamente, al cospetto di tali elementi, la Corte di merito ha
ritenuto che non possiedano efficacia dirimente le interessate dichiarazioni del
Monteasi ovvero quelle del ricorrente, dichiarazioni che la Corte di merito ha
esaminato escludendone, ragionevolmente, la fondatezza evidenziando come,
anche su un piano logico, apparisse scarsamente plausibile il quantitativo
indicato dal Perrotta e dal Monteasi avuto riguardo al coinvolgimento nelle
operazioni di acquisto di un mediatore della levatura del Giordano.
Ne consegue che le doglianze svolte nel ricorso non solo ripropongono rilievi
già dedotti al giudice di appello ma che tali deduzioni neppure si confrontano con
la compiuta e lineare motivazione svolta dai giudici della cognizione ed appaiono
in realtà volti a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non
consentita in questa sede, dovendo la Corte limitarsi a ripercorrere

l’iter

argomentativo svolto dal giudice del merito per verificare la completezza della
motivazione e l’insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili e senza
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali.

25

incentrata sul quantitativo di droga acquistata, la netta ammissione di addebito

5.4. Oggettivamente incompatibile con l’indicato quantitativo è stata
ritenuta la richiesta di qualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui
all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, conclusione dei giudici territoriali in linea
con la giurisprudenza di legittimità che richiede, per la ravvisabilità della
fattispecie attenuata, la ricorrenza di un fatto suscettibile di arrecare una minima
offesa al bene protetto.

delle circostanze attenuanti generiche fondato sull’inserimento dell’imputato in
un sistema di commercializzazione di sostanze stupefacenti e dei rapporti
intrattenuti con un soggetto che opera a livello internazionale, come il Giordano,
oltre ad una condanna per il reato di rapina, rivendica, ai fini dell’applicazione
delle circostanze innominate, il mancato inserimento dell’imputato in un contesto
associativo e, dunque, sottopone alla Corte di legittimità, in presenza di una
valutazione per nulla illogica del complessivo giudizio sulla personalità del
ricorrente, una valutazione alternativa ed in fatto, e, come tale, non deducibile
con l’odierna impugnazione.

5.6. Son infondate le censure difensive che investono l’applicazione della
misura di sicurezza in presenza di una lineare motivazione dei giudici del merito
in punto di pericolosità sociale del Perrotta e della sua attualit, giudizio espresso
sulla scorta della oggettiva gravità della condotta e della reiterazione delle
condotte illecite che vanno ricondotte ai rapporti intrattenuti personalmente dal
Perrotta con il Giordano, procacciatore di affari in territorio estero per conto di
un’associazione camorristica operante in Italia. Si tratta di argomentazioni per
nulla illogiche ed idonee a far ritenere sussistente la perdurante inclinazione al
delitto che costituisce il fondamento e la ratio della misura di sicurezza e che, in
buona sostanza, il ricorrente chiede di apprezzare onde trarne, con inammissibile
giudizio di merito, conclusioni alternative a quelle poste a fondamento della
sentenza impugnata.

6. Il ricorso proposto da Ciro Petti è inammissibile.

6.1. I dedotti motivi di censura evocano, in vero, al di là dei prospettati vizi
di violazione di legge e vizi motivazionali, censure di merito. La Corte distrettuale
anui
ha determinato la pena base in quella di undiardi —reclusione, al netto delle
concesse attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante di cui al
comma 3 dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 ed ha praticato l’aumento di pena per la

26

5.5. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che, a fronte del diniego

continuazione nella misura di anni uno di reclusione. Ha indicato la ragione della
scelta sanzionatoria, in misura non coincidente con il minimo edittale (cioè non
inferiore a dieci anni di reclusione), per la particolare gravità della condotta del
Petti, condotta che ha portato all’importazione di una significativa quantità di
hashish, pari almeno a 110 kg.. Ha, inoltre, giustificato il giudizio di mera
equivalenza delle generiche evidenziando il concreto apporto del ricorrente
all’attività associativa quale diretto collaboratore del D’Aniello,

broker

dell’associazione criminale, e quindi il contributo offerto quale propiziatore delle

6.2. Può ritenersi, pertanto, che i giudici territoriali hanno fatto buon
governo delle regole, rimesse all’apprezzamento del giudice del merito
nell’esercizio del potere sanzionatorio, effettuando una globale valutazione del
fatto e della personalità dell’imputato ed esprimendo sul punto una ragionata
motivazione che si sottrae alla censura in sede di legittimità non potendo la
Corte sostituire a tale valutazione un giudizio che, in buona sostanza, la difesa
sollecita con i motivi di ricorso. Come noto i criteri previsti dall’art. 133 cod.
pen., che presidiano all’esercizio dei poteri del giudice con riguardo alla
determinazione della pena, alla concedibilità delle circostanze attenuanti
generiche ed al loro bilanciamento nonché alla misura di aumento della pena in
sede di continuazione, indicano i parametri all’interno dei quali il giudice di
merito esercita la sua discrezionalità ai fini dell’esercizio del potere sanzionatori e
impongono di motivare sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito ed apprezzati
come assorbenti ovvero equivalenti su quelli di segno opposto. Tale motivazione
si sottrae al sindacato di legittimità, quando il supporto motivazionale sia
aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia,
altresì, logicamente corretto e, quindi, ritenuto prevalente su ulteriori aspetti
pure emergenti dalla vicenda processuale, come, nel caso, la confessione
dell’addebito alla quale i giudici dell’appello hanno riconosciuto una valenza
recessiva rispetto al negativo giudizio sulla personalità dell’imputato emergente
dalle concrete modalità dei fatti e dal giudizio di obiettiva gravità che ne connota
il contributo al contesto associativo, tenuto conto, altresì, che il discostamento
della pena dal minimo edittale è stato davvero modesto e così l’aumento di pena
per la continuazione, a fronte di una condotta di importazione di un quantitativo
di hashish oggettivamente rilevante.

7. E’ fondato, con riguardo al calcolo della pena inflittagli a seguito di
applicazione della diminuente del rito, il secondo motivo di ricorso di Giuseppe

27

condotte di intermediazione e importazione dello stupefacente.

Polise, ricorso che va rigettato nel resto per la infondatezza, al limite della
manifesta evidenza, delle ulteriori argomentazioni.

7.1. Il compendio argomentativo svolto dalla Corte napoletana si appalesa,
in vero, ineccepibile, giusta i puntuali riferimenti alle emergenze delle indagini e
la linearità delle inferenze logiche sulle quali poggia.

7.2. Secondo la sentenza impugnata il Polise era stato responsabile,

stati occultati 25 chilogrammi di cocaina sequestrati all’arrivo del vettore a
Ventimiglia e occultati a bordo dell’autocarro impiegato da Felice Malinconico per
il trasporto.
La responsabilità del Polise è stata ricostruita sulla scorta degli incontri che
egli aveva avuto con il Malinconico e con Nicola Giordano e del contributo dato
alla realizzazione dell’operazione di importazione della cocaina, sia impegnandosi
a reperire le persone che avrebbero curato la realizzazione della intercapedine
sia attraverso il finanziamento dell’operazione, per l’importo di cinquemila euro,
secondo il conteggio effettuato dal correi al ritorno dal loro incontro con il Polise,
nel corso della conversazione intercettata in ambientale il 12 marzo 2009.
La concorde lettura del contenuto della conversazione, offerta dalle sentenze
di merito, appare del tutto coerente con lo sviluppo logico delle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata che partono dall’esame dei contatti preliminari
intercorsi tra Nicola Giordano e Felice Malinconico (la conversazione del 9
febbraio 2009) nel corso della quale i due avevano programmato l’incontro con il
Polise, in vista delle operazioni di preparazione dell’autocarro. E, che non si tratti
di un riferimento alla sola operazione di allestimento del loculo ovvero di mera
intermediazione del ricorrente con chi se ne sarebbe in concreto occupato
(intermediazione, anche questa, attestata dalle conversazioni che il Polise aveva
avuto con tali Aiello e Spatola), ma nel diretto coinvolgimento nell’operazione di
importazione, è attestato dal chiaro riferimento al contributo economico che il
Polise si era impegnato a corrispondere ai due per l’acquisto della cocaina,
contributo altrimenti inspiegabile. Contrariamente all’ assunto del ricorrente, la
sentenza impugnata ha giustificato congruamente il commento dei coimputati testualmente riportato nel ricorso – nel senso che il Polise non era informato dei
dettagli dell’operazione, mancata conoscenza che non esclude né la rilevanza del
della condotta di partecipazione al reato, né la consapevolezza del contributo
offerto alla commissione del reato, chiaramente palesata sia dall’essersi
adoperato per la realizzazione della intercapedine nella quale occultare la droga
sia nella partecipazione all’acquisto, e conseguente operazione di importazione,

28

A

attraverso persone di fiducia, della realizzazione del sottofondo nel quale erano

versando una quota-parte del prezzo di acquisto della cocaina e che prescinde
dalla conoscenza dell’identità di tutti i “soci” che concorrevano nell’operazione.

7.3. Come accennato, sono fondati i rilievi che investono la determinazione
della pena. Il giudice distrettuale, individuata la pena base in quella di anni sette
di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, ha praticato in misura di anni due e
mesi di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, l’aumento di pena per
l’aggravante di cui all’art-. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 ma ha errato

diminuzione di pena della reclusione a quella di anni sei e mesi quattro. Si tratta,
peraltro, di un mero errore di calcolo, la cui correzione non comporta
apprezzamenti di merito e che, pertanto, può essere eseguito da questa Corte,
nel senso che la condanna del Polise va determinato in anni sei di reclusione ed
euro 54.000,00 di multa.

8. Il ricorso di Biagio Romano è inammissibile.

8.1. La Corte napoletana, individuata la pena base per il reato sub capo L),
in anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro sessantamila di multa, l’ha ridotta
per le circostanze attenuanti generiche ad anni otto e mesi sei di reclusione ed
euro 45.000,00 di multa e aumentata, ex art. 81, comma 2, cod. pen., per il
reato sub I), di anni uno di reclusione ed euro 15.000,00 di multa giustificando l’
entità della pena base con riferimento alla reiterazione delle condotte di
commercializzazione della cocaina. Ne consegue la evidente genericità dei motivi
di ricorso che si risolvono in un mero enunciato in assenza di un critico confronto
con la sentenza impugnata che ha motivatamente giustificato l’applicazione di
una pena non coincidente con il minimo edittale, nell’esercizio dei poteri
discrezionali conferiti al giudice del merito in una materia che sfugge a rilievi di
legittimità quando, come nel caso in esame, il supporto motivazionale sul punto
sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia,
altresì, logicamente corretto.

9. Consegue al rigetto dei ricorsi proposti da Salvatore Canale, Alfredo
D’Aniello, Giuseppe Mainolfi, Luigi Perrotta, la condanna dei predetti al
pagamento delle spese processuali.

10. Ciro Petti e Biagio Romano vanno condannati, oltre che al pagamento
delle spese processuali, al versamento della somma di euro duemila ciascuno in

29

nell’applicazione della diminuente che, in misura di un terzo, comporta la

favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Montella Tania
limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata alla stessa applicata,
misura che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

limitatamente alla pena allo stesso inflitta che ridetermina in misura di anni sei di
reclusione ed euro 54.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso del Polise.
Rigetta i ricorsi di Canale Salvatore, D’Aniello Alfredo, Mainolfi Giuseppe e
Perrotta Luigi che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Petti Ciro e Romano Biagio che condanna al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di
euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2018

Il Consiglieri relatore

Il Presidente

Emilia Anna io,dano

Giaco o Paolpni

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Polise Giuseppe

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