Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18040 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18040 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nei confronti di:
GIP DI NOCERA INFERIORE

con l’ordinanza del 21/09/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
rette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO
Il P.G. conclude per la competenza del G.I.P. del tribunale di Nocera Inferiore.

Udito il difensore

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

2. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, investito del procedimento
penale, nel rilevare che con l’atto di opposizione era stata avanzata richiesta di messa alla
prova ex art. 464 bis cod. proc. pen. T con ordinanza dibattimentale deliberata il 21/9/2017,
ritenendo la competenza del Giudice per le indagini preliminari della sede, sollevava conflitto
negativo di competenza, con conseguente rinnessione degli atti, per la decisione, a questa
Corte di legittimità.
3. Sussiste conflitto poiché due giudici ricusano, in definitiva, di prendere cognizione della
questione afferente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. L’uno
(il Giudice per le indagini preliminari) lo fa valorizzando un precedente rimasto, tuttavia,
isolato (Sez. 1, n. 25867 del 03/02/2016, Greco, Rv. 267062) e affermando che la cognizione
spetterebbe al giudice dibattimentale. L’altro deduce e sviluppa taluni argomenti logicosistematici che indurrebbero a ritenere, in ragione del momento di presentazione della
richiesta, una competenza “naturale” segnata dall’incedere processuale e che, in rito, non
potrebbe che avere carattere funzionale e radicare la potestas decidendi sull’istanza di messa
alla prova in capo al Giudice che ha cognizione nel segmento processuale (G.I.P.) in cui la
richiesta stessa ha avuto genesi.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata. Il Collegio ritiene che quella da ultimo esposta sia la tesi più
persuasiva. Là dove vi sia stata richiesta di messa alla prova, con l’opposizione, non v’è
motivo per derogare al criterio di competenza funzionale e per individuare il giudice che deve
decidere in quello che riceve la domanda. Il passaggio alla fase dibattimentale risulterebbe
legittimo solo in caso di rigetto della richiesta o di mancato esito positivo (o di revoca
dell’ammissione) secondo il naturale incedere del rito stesso. D’altro canto, per un principio di
economia processuale, immanente alla stessa regola di ragionevole durata, non appare
sistematicamente coerente l’introduzione (con il decreto che dispone il giudizio) di una fase
successiva, in pendenza di possibili sottofasi (e tale è quella aperta dall’istanza di sospensione
con messa alla prova) che potrebbero già determinare la definizione della regiudicanda, in un
momento antecedente del processo.
Sulla scorta di quanto premesso vanno, dunque, condivisi i recenti arresti di questa Corte
(Sez. 1, n. 30721 del 05/06/2017 Cc. (dep. 20/06/2017) Rv. 270621; e Sez. 1, 36593
del 28/03/2017 Cc. (dep. 24/07/2017) Rv. 271317) che hanno riconosciuto la competenza a
pronunciare sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in capo al
giudice per le indagini preliminari e non al giudice del dibattimento.

P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2018

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore emetteva decreto
penale di condanna nei confronti di Morinelli Anna, per il reato di cui all’art. 1 I. 475/1925. Il
17/3/2017 era depositata, nell’interesse dell’indicata Morinelli, richiesta di sospensione del
procedimento con istanza di messa alla prova ai sensi dell’art. 464 bis cod. proc. pen. o in via
gradata, in caso di mancato accoglimento della richiesta proposta, di definizione mediante rito
speciale ex art. 444 cod. proc. pen. Il 4/4/2017 il Giudice per le indagini preliminari, senza
pronunciare sulla richiesta di messa alla prova i emetteva decreto di citazione a giudizio.

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