Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17909 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17909 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: FILIPPINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUGLISI GIANFRANCO nato il 14/07/1994 a SALEMI
avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 05/06/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI, in data 19/11/2015, nei confronti
di BUGLISI GIANFRANCO in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP .
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante
ex art. 62 n. 4 CP;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio
ex art. 131 bis CP.
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissiibile per genericità delle censure.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato. Infatti, la Corte territoriale ha rigettato le richieste in parole evidenziando che il
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle
danno (pari ad euro 350) non può dirsi di speciale tenuità e che le restanti richieste non sono
accoglibili per il valore del bene e per la particolare malizia delle operazioni truffaldine .
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2018