Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17906 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17906 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIANCIO VINCENZO nato il 04/06/1947 a NAPOLI
avverso il decreto del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con ordinanza in data 08/05/2017, rigettava l’istanza di
riabilitazione dalla misura di prevenzione formulata da CIANCIO VINCENZO.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Con motivi nuovi del 19 febbraio 2018 il difensore contesta l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché rivolto a criticare la motivazione del provvedimento (che ha tratto
da numerosi Menti di fatto elementi per compiere una valutazione negativa in merito al mancato
rispetto delltWZiivenza sociale),essendo tale motivo di ricorso non previsto nel caso di specie, e
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L’originaria inammissibilità del ricorso preclude l’esame dei motivi nuovi, peraltro tardivi.lr ,’ Itetc ”
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Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il
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non l’applicazione della legge fatta dal giudice della prevenzione.