Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17902 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17902 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
SUL RICORSO PROPOSTO DA
FRATINI ALEX n. a Dolo 04/05/1991
AVVERSO LA SENTENZA DEL 06/02/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN DONA’
DI PIAVE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
‘t
Il GIUDICE DI PACE di SAN DONA’ DI PIAVE, con sentenza in data 06/02/2017, dichiarava
l’incompetenza per territorio in relazione al procedimento nei confronti di FRATINI ALEX in relazione
al reato di cui all’art. 582 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione
con riferimento alla competenza.
Il ricorso è inammissibile perché trattasi di provvedimento non impugnabile a norma dell’art. 568,
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 02/03/2018
comma 2, c.p.p..