Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17893 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17893 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRO MARCELLO nato il 06/12/1961

avverso l’ordinanza del 31/03/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di SIRACUSA, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 31/03/2017
rigettava l’incidente di esecuzione proposto da FERRO MARCELLO volto ad ottenere la fungibilità del
periodo di custodia cautelare dal 12.6.1996 al 12.6.1998 subito sine titulo in relazione alla pena in
attuale espiazione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della

determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il ricorso non si confronta, infatti, con la motivazione del provvedimento impugnato che ha
accertato l’anteriorità del periodo di custodia cautelare rispetto ai fatti per i quali è intervenuta
condanna

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Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/0 /2018
Il Consiglie

stensore

specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

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