Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17878 del 02/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17878 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIANO GLORIA nato il 24/12/1970 a ORBETELLO
avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 02/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 07/10/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di GROSSETO, in data 03/04/2014, nei
confronti di SCHIANO GLORIA in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 575 c.p., 56, 582, 585 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputata< deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la
possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali
specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di
cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati,
che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso,
devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente
incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del
provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali
da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di
una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di
merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto
della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a
quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette
valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento
della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e
sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi',
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza,
senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia,
Rv. 234099)
Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale
processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel
caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi
in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna deOtcorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Il Consi sore
ILE Così deciso il 02/03/2018