Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17869 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17869 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANGERMANO MAURIZIO nato il 02/11/1957 a ROMA

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Civitavecchia, in data 14.4.2016, aveva condannato
Sangermano Maurizio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato
ex art. 497, co. 2, c.p., c.p., in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine, sia alla
mancata qualificazione della condotta del reo ai sensi dell’art. 497, co. 1,
c.p., in quanto egli, semplice possessore del documento contraffatto di
cui al capo d’imputazione, non ha concorso nella relativa contraffazione,
sia alla mancata considerazione della condotta collaborativa del suddetto
ricorrente, che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a concedere
le attenuanti generiche e ad escludere la recidiva.
Con due missive pervenute il 2.1.2018 ed il 5.12.2017, l’imputato
detenuto, insiste nei motivi di ricorso, chiedendo, altresì, la
scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Del pari generici ed attinenti al merito del trattamento sanzionatorio,
dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità, appaiono, infine, i
residui motivi di ricorso, non confrontandosi

il ricorrente con la

motivazione del giudice di appello, che fornisce puntuale ed esaustiva
risposta ai motivi di appello al riguardo (cfr. pp. 1-2).

2.

Irricevibile, infine, è il motivo nuovo sul decorso del termine massimo di
custodia cautelare, peraltro genericamente rappresentato, che andava
prospettato al giudice di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,

impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Rima il 24.1.2018.

tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di

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