Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17800 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17800 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’APONTE ROSARIA nato il 06/07/1958 a CASANDRINO
avverso la sentenza del 09/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG.7552/2017
Considerato che:
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per violazione dell’art.606 lett. c) e), c.p.p. per inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza in riferimento alla mancata rinnovazione
del dibattimento, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione a riguardo.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473). Anche la censura
relativa al lamentato diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente
infondata. La rinnovazione del dibattimento nel giudizio d’appello è infatti istituto del tutto
eccezionale; soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle
ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del
dibattimento (v., tra le tante, Cass.Sez.II, sent.n.8106/2000 Riv.216532); e il provvedimento di
rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello in quanto la documentazione posta a
sostegno della richiesta di rinnovazione per accertare la capacità di intendere e di volere della
donna risaliva nel tempo e attestava comunque una sindrome depressiva non suscettibile di
incidere sulla capacità cognitiva dell’imputata.
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del
reato per prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III,
sent.n.42839/2009 Rv.244999).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagann nto delle spese
p rocessua ella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
20.12.2017
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la