Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17798 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17798 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRELLA GENNARO nato il 24/01/1979 a ACERRA

avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG.7501/2017 Petrella

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
E,entenza per violazione all’art.157 c.p. e 129 c.p.p., nonché vizio di motivazione (art.606
lett.b)ed e), c.p.p.).
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. All’imputato è stata contestata e
riconosciuta la recidiva reiterata specifica e sono state concesse le attenuanti generiche

recidiva reiterata specifica si prescrive nel termine ordinario di anni 13 e mesi 4 e massimo di
anni ventidue, e che pertanto è più favorevole all’imputato il regime della prescrizione (termine
ordinario anni 10 massimo anni 15) vigente all’epoca del commesso reato (epoca successiva e
prossima al 28.9.2002), pur calcolando la prescrizione massima di anni quindici dal momento
della denuncia del furto dell’assegno (11.6.2001), alla data della sentenza della Corte territoriale
(13.10.2015) non era ancora decorso il termine massimo di anni quindici dal fatto), né tra la
commissione dei fatti e i decreti di citazione a giudizio, o tra la sentenza di primo grado e quella
d’appello, quali atti interruttivi del termine, risulta decorso il termine ordinario di anni dieci.
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato
per prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III,
5ent.n.42839/2009 Rv.244999).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
R.

, 2,0.12.2017

equivalenti alla contestata recidiva. Considerato che il reato di ricettazione aggravato dalla

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