Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17969 del 27/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17969 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO LUCA nato il 02/03/1976 a COMO
avverso l’ordinanza del 11/10/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
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Data Udienza: 27/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Luca Romano.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, erroneamente qualificato come
reclamo dal ricorrente, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in
vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e
quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione,
prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena
(artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre
2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 27 marzo 2018
Il presidente
Il co sigliere e ensore
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Angela Tardio
3.”
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma,
n 20 ANL 2018
d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione