Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17267 del 23/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17267 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CECCHINI LUCIANO nato il 03/03/1953 a SENIGALLIA
avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/2/2016, la Corte di appello di Ancona confermava la
pronuncia emessa il 9/12/2014 dal Tribunale di Pesaro, con la quale Luciano
Cecchini era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod.
pen., 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni e tre
mesi di reclusione; allo stesso, quale titolare di un’omonima ditta individuale, era
contestato di non aver presentato la dichiarazione di redditi da attività illecita –
di euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Cecchini, a mezzo del proprio difensore,
deducendo vari motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché – con riguardo alla medesima sentenza
di merito, e su diversa impugnazione in precedenza proposta dal medesimo
imputato – questa Corte suprema si è già pronunciata con la sentenza n. 53137
del 2017, emessa il 22/9/2017. Ed in esito alla quale il Cecchini ha presentato
nuovo ricorso per cassazione.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
nsigliere e tensore
Il Presidente
negli anni 2005 e 2006 – per un imponibile complessivo pari a quasi 6,5 milioni