Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17508 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17508 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEFERI EDUART nato il 12/02/1982 a DURAZZO( ALBANIA)

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito
di gravame interposto dall’imputato Eduart SEFERI avverso la sentenza
emessa il 16.9.2016 dal GUP del locale Tribunale, in parziale riforma
della decisione, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la

73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione illecita di gr.
51,5 di stupefacente del tipo cocaina (239,50 dosi singole ricavabili).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato deducendo:
2.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta
manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità
dell’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 come risultante dalla sentenza n.
32 del 2014 della Corte Costituzionale in relazione al minimo edittale di
anni otto di reclusione, non potendosi ritenere consentita la pronuncia di
incostituzionalità in malam partem che interessi una norma con la quale
il legislatore sia intervenuto a modificare la risposta sanzionatoria e
neanche in presenza di un vizio procedurale commesso dal Parlamento
nella formazione della legge.
2.2. Vizio comulativo della motivazione in relazione alla mancata
qualificazione del reato ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90,
limitandosi il vaglio al solo elemento ponderale.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.
4. Quanto al primo motivo deve esser considerato che le questioni
sollevate dal ricorrente – e non condivise dalla Corte di appello – hanno
trovato risposta nella ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale del 6
giugno 2017 (dep. 13 luglio 2017), n. 184.
5. Il secondo motivo è generico in quanto il ricorrente non oppone
alcuna specifica censura al duplice rilievo del numero di dosi ricavabili
dallo stupefacente in questione e del suo grado di purezza
dimostrativo dell’inserimento del ricorrente all’interno di più alti livelli
del narcotraffico.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore
della cassa delle ammende.
1

pena inflitta all’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23.3.2018.

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