Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17411 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17411 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:
ALBU GHEORGHE LUCIAN nato il 03/09/1972 a DOBRENI( ROMANIA)
avverso la sentenza del 01/12/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
k
lette/ile conclusioni del PG
/2 u 4
bta eL, m ot
c
Lt2,4,1

e

t

H (AI

‘t

(2 LI

zocvc- e

i t ( CU.A.A.LA-t

6
ott-e1.4

i a(

c,■_g

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Verona con la sentenza impugnata, su richiesta dell’imputato
e con il consenso del P.M., applicava a ALBU GHEORGHE Lucian la pena di anni
uno mesi otto di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti
rispetto alle circostanze aggravanti di cui all’art.589 II e III comma cod.pen.
(guida in stato di ebbrezza e violazione della disciplina della circolazione

2. Con ricorso tempestivamente presentato il Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Venezia denunciava vizio di violazione di legge nella parte in
cui il giudice aveva ratificato l’accordo delle parti in punto di giudizio di valenza
tra circostanze atteso che l’art.590 bis cod.pen. faceva divieto, in relazione a
fatti commessi anteriormente alla introduzione del reato di omicidio stradale, di
operare un giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza a
fronte della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.589 III comma
cod.pen. (guida in stato di ebbrezza).

3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva

l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Invero il giudice penale, a fronte di applicazione della
pena su richiesta delle parti, deve verificare il rispetto della legge nella
applicazione delle circostanze e nel loro bilanciamento, risultando al contrario la
applicazione di una pena illegale, in relazione alla quale nessun accordo può
essere ratificato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione
di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
2

stradale);

richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ovvero che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.).
‘E costante insegnamento de S.C. che in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili
di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata
una pena illegale (Cass. Sez. VI, 18.9.2003 n. 38943)

giudice, in presenza di circostanza aggravante ad effetti speciali di cui all’art.589
III comma cod.pen., avrebbe dovuto attenersi alla disposizione di cui all’art.590
bis cod.pen., applicabile ratione temporis prima della introduzione del nuovo
delitto di lesioni stradali con L. 23.3.2016 n.41, e pertanto disporre la riduzione
per la circostanze attenuanti generiche soltanto sulla quantità della pena
determinata a seguito della applicazione della suddetta circostanza aggravante e
pertanto muovendosi da una pena non inferiore nel minimo ad anni tre di
reclusione.
3. Poiché il giudice si è mosso dalla pena di anni due mesi sei di reclusione, la
pena finale risulta inferiore al limite minimo che la legge avrebbe consentito nel
caso in specie.
Si impone pertanto l’annullamento della impugnata sentenza senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per nuovo esame.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.1.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Patri

PicciJli

2. Nel caso in specie si verte proprio in ipotesi di illegalità della pena laddove il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA