Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24192 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24192 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 18111-2009 proposto da:
DE NUZZO DANIELA DNZDNL56H45L219M,

SANTINI FABIO

SNTFBA57S08D403K, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA
DEBORA, rappresentati e difesi dall’avvocato DONI
GRAZIA, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

2573

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
a

SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 25/10/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– COMUNE DI FIRENZE 01307110484, in persona del

ROMA, VIA DORA l, presso lo studio dell’avvocato
LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PERUZZI SERGIO, giusta delega
in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 763/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 15/07/2008 R.G.N. 1032/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito l’Avvocato LORIZIO MARIA ATHENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’accoglimento in subordine rimessione alle SS.UU.

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
Santini Fabio +1 c/ I.N.P.S. +1

svoLGTMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello, giudice del lavoro, di Firenze, decide-AI gull’appello
proposto da Fabio Santini e Daniela De Nuz7o, confermava la decisione del
Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda dei predetti diretta ad ottenere il

superamento dei limiti di reddito. Contrariamente all’assunto degli appellanti, la
Corte fiorentina riteneva che l’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 638/1983 non
potesse essere applicato con interpretazione estensiva al caso di specie trattandosi di
disposizione diretta a regolare una prestazione avente natura previdenziale e quindi
diversa da quella assistenziale già riconosciuta in favore degli appellanti.
Per la cassazione di tale sentenza Fabio Santini e Daniela De Nuzzo propongono
ricorso affidato ad un unico motivo.
Resistono con controricorso l’I.N.P.S. ed il Comune di Firenze.
I ricorrenti e l’I.N.P.S. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo i ricorrenti denunciano: “Violazione ed errata

applicazione dell’art. g, comma 1 bis, d.l. n, 463/1983 convertito nella legge 11 638/1983 e dell’art. 68 della legge n. 153/1969”. Sostengono che l’interpretazione
dell’art. 8 cit. limitata ai soli lavoratori ciechi e non anche ai ciechi invalidi civili sia
lesiva del principio di eguaglianza di situazioni simili, affermato nell’art. 3 della
Costituzione. Invocano il precedente di questa Corte del 18 settembre 2012, n. 15646
che ha affermato il seguente principio di diritto: “La particolare disciplina prevista
dall’art. 68 legge 30 aprile 1969, n. 153 – che, derogando alla generale normativa

3

ripristino della pensione di invalidità per ciechi assoluti loro revocata per il

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
Santini Fabio + 1 c/ I.N.P.S. + 1

posta dall’art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (secondo cui la pensione di invalidità è
soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai
minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale
dell’invalido, non distogliendolo dall’apprendimento e dall’esercizio di un’attività

sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all’assicurato in
ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per
effetto del conseguimento di una nuova occupazione”.
2. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, in consapevole dissenso con il precedente contrario costituito dalla
citata sentenza n. 15646/2012 (che fa riferimento alla prestazione assistenziale di cui
alla legge n. 66/1962 ma applica i princìpi relativi alla prestazione previdenziale di
cui alla legge n. 153/1969 ed all’art. 8 del d.l. n. 463/1993/ come si evince anche dal
richiamo, contenuto nel principio di diritto, all'”assicurato” in luogo dell'”assistito”),
ritiene che non sia possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale
previsto dalla legge n. 66/1962 il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di
trattamento previdenziale.
Come è noto, la pensione (non reversibile) per i ciechi assoluti è stata istituita
dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale
per i ciechi civili”. L’art. 7 di tale legge così prevede: “Ogni cittadino affetto da

cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio
sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze
derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato
di bisogno.”. Il successivo art. 8 aggiunge: “Tutti coloro che siano colpiti da cecità

4

lavorativa – va letta in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.),

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
Santini Fabio +1 c/ I.N.P.S. + 1

assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli
occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a
decorrere dal compimento del 18° anno di età.” La misura della prestazione è stata
modificata dall’art. 1 della legge 27/5/1970, n. 382 (quest’ultima regolamenta la

Essa è, dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di
bisogno economico. Tale stato di bisogno è stato inizialmente indicato con
riferimento alla non iscrizione nei ruoli per l’imposta complementare sui redditi (art.
5 1. n. 382/70) e, dopo l’abrogazione di tale tipo di imposta, identificato nel possesso
di redditi assoggettabili ad IRPEF di un ammontare inferiore ad un certo limite (v.
art. 6 d.l. n. 30 del 1974, conv. in 1. n. 114/74 e art. 14 septies, d.l. n. 663 del 1979,
conv. in 1. 29/2/1980, n. 33) – cfr. Cass. 5 agosto 2000, n. 10335; id. 21 giugno 1991,
n. 6982; 12 aprile 1990, n. 3110; 22 novembre 2001, n. 14811). Il limite di reddito
da tenere in considerazione è, dunque, il medesimo stabilito per la pensione di
inabilità di cui all’art. 12 1. n. 118/71, essendo unica la disciplina contenuta nel citato
art. 14 septies del d.l. n. 663/79.
Nello specifico, ai ricorrenti era stata riconosciuta la suindicata prestazione con
decorrenza dal 12/10/1985 (De Nuzzo) e dall’11/4/1983 (Santini). La stessa, quindi,
era stata revocata a far data, rispettivamente, dal 18/11/1991 e dal 4/6/1987, per
superamento dei limiti reddituali.
Orbene, la prestazione di cui i ricorrenti chiedono il ripristino ha natura di
prestazione assistenziale di invalidità civile, sicuramente integrativa del presunto
mancato guadagno derivante dalla condizione di minorità dovuta alla patologia.

5

materia ancora oggi).

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
I.N.P.S. +1
Santini Fabio + 1

Secondo l’assunto degli istanti la disposizione di cui al citato art. 8 della legge n.
66/62 sarebbe stata superata dalla previsione di cui all’art. 68 della legge n. 153 del
30 aprile 1969 che stabilisce che “le disposizioni di cui al secondo comma dell’art.

10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 [il quale, a sua volta, stabilisce che la pensione

essere inferiore a determinati limiti] non si applicano nei confronti dei ciechi che

esercitano un’attività lavorativa. Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata
sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge”.
La disposizione di cui all’art. 68 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 (come, del
resto, quella di cui all’art. 10, comma 2, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) è dettata
per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S. ed a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria, presupponente un rapporto contributivo (in particolare l’art. 9
del R.D.L. n. 636/1939 fa riferimento alla pensione riconosciuta all’invalido a
qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi).
La questione è se tali disposizioni, non espressamente dettate per le prestazioni
assistenziali di invalidità civile, possano essere applicate anche a queste ultime
costituendo un principio generale di irrilevanza dei redditi per i ciechi che
beneficiano di pensioni o non si pongano piuttosto come norme eccezionali.
Sostengono i ricorrenti che tale applicabilità troverebbe fondamento nella
sentenza n. 3814/2005 che questa Corte ha emanato a Sezioni Unite.
In realtà all’art. 68 della legge n. 153 del 1969 ha fatto seguito l’art. 8, comma 1

bis, del D.L. 12/9/83 n. 463 conv. in legge n. 638 del 12/11/83 secondo il quale
“Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

6

di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
Santini Fabio + 1 c/ I.N.P.S. +1

indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato”. Tale norma, dunque,
stabilisce che il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro
da parte del cieco non comporta la perdita della pensione.
Secondo una prima interpretazione, fatta propria da Cass. 30 luglio 1999, n. 8310;

ultimo in qualche modo ripresa dalla sopra citata Cass. 2012/15646, la norma
avrebbe sancito un principio generale di irrilevanza del reddito del beneficiario anche
ai fini del riconoscimento dei trattamenti di assistenza in favore dei ciechi.
Altro orientamento, cui questa Corte ritiene di aderire, – Cass. 26 settembre 1988,
n. 5252; id. 23 marzo 1998, n. 3027; Cass. Sez. Un. 24 febbraio 2005, n. 3814; Cass.
26 marzo 2009, n. 7308 – sostiene, invece, la finalità limitata dell’art. 68, inteso
solamente a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro
evitando che al reperimento di un’attività lavorativa e di un connesso reddito
consegua la perdita della pensione.
Secondo l’assunto dei ricorrenti, invece, proprio la pronuncia delle SS.UU. di
questa Corte indurrebbe a considerare applicabile anche alle pensioni di cui all’art. 8
della legge 10 febbraio 1962, n. 66 il principio della irrilevanza del reddito.
Invero, nella predetta decisione a Sezioni unite è stato precisato: “la previsione,

in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la
carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito
reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non
distogliendo l’invalido dall’apprendimento e dall’esercizio di un’attività lavorativa,
senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle
richiamate disposizioni, l’espressione di un generale principio di irrilevanza totale

7

id. 8 marzo 2001, n. 3359; 19 luglio 2002, n. 10609; 19 maggio 2003, n. 7833 e da

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
Santini Fabio + 1 c/ I.N.P.S. + 1

del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con
conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione”si veda anche Cass. n. 7308 del 26/03/2009 -.
Va, peraltro, considerato che le pronunce da ultimo citate sono state emanate in

minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista. Questa Corte ha
in tale sede ritenuto che sia possibile la conservazione della pensione da parte di un
soggetto cieco anche dopo l’inizio di una attività lavorativa, con connessa
acquisizione di un reddito anche elevato, poiché tale trattamento economico risponde
alla specifica finalità di inserire i soggetti non vedenti nelle attività produttive. Ha
anche sottolineato che tale principio si basa sul disposto di due norme definite
“specialissime e di stretta interpretazione”: l’art. 8, comma 1 bis, del decreto legge
12/9/1983, n. 4631 (convertito in legge 12/11/1983, n. 638) e l’art. 68 della legge
30/4/1996, n. 1532. Per effetto del combinato disposto delle norme suddette,
l’acquisizione da parte del cieco di una capacità lavorativa e del reddito da essa
derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo
motivo, deve essere ripristinata interamente. E questo perché la finalità specifica
della provvidenza economica è intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco
nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di un’attività lavorativa (e del
reddito connesso) consegua la perdita della pensione. Tale deroga in favore dei ciechi
al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità con reddito da lavoro si
spiega, come è stato precisato, anche con la necessità di tutelare “l’affidamento
riposto dal cittadino cieco nell’ammontare del beneficio previdenziale su cui egli ha
costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti”.

8

una materia diversa da quella per cui è causa e cioè nella materia di integrazione al

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
Santini Fabio +1 cl I.N.P.S. +1

Tale indirizzo, dunque, espresso con riferimento ad una prestazione pensionistica
conseguita nel regime dell’assicurazione obbligatoria I.N.P.S. (l’integrazione al
minimo è istituto proprio del regime generale previdenziale), non è automaticamente
estensibile, proprio in ragione della affermata specialità degli artt. 8, comma 1 bis,

dell’art. 68 della legge 30/4/1996, norme ritenute di “stretta interpretazione” e non è,
perciò, invocabile con riguardo alle pensioni per cecità civile di cui alla ridetta legge
10 febbraio 1962, n. 66.
Sebbene nella citata sentenza resa da questa Corte a Sezioni unite si faccia
riferimento alla pensione di invalidità civile laddove invece la fattispecie esaminata
concerneva una pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S. prima dell’attribuzione
allo stesso delle competenze in materia di benefici assistenziali, e quindi una
pensione certamente disciplinata dagli artt. 68 1. n. 153/69 e 8 d.l. n. 463/83, stante
l’affermato carattere eccezionale delle disposizioni di cui agli artt. 68 1. n. 153/69 e 8
d.l. n. 463/83, non è possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale
di cui alla legge n. 66 del 1962 il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di
trattamento previdenziale.
Da tanto consegue che per la prestazione oggetto di causa, per la quale, si
ribadisce, presupposto di legge imprescindibile è lo stato di bisogno di cui ai sopra
citati artt. 7 della legge n. 66/1962 e 5 della legge n. 382/1970, il requisito reddituale
resta rilevante, considerato, peraltro, che la pensione ai ciechi civili è dovuta, a
differenza di quella di invalidità civile ex lege n. 118/71 e di quella di invalidità ex

lege n. 222/84, indipendentemente dalla incidenza dello stato di minorazione sulla

9

del decreto legge 12/9/1983, n. 4631 (convertito in legge 12/11/1983, n. 638) e

R. Gen. N. 18111/2009
Udienza 17/9/2013
Santini Fabio +1 c/ I.N.P.S. +1

capacità di lavoro, spettando anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile (v.
Cass. 26 maggio 1999, n. 5138).
Si è, in sostanza, in presenza di differenti misure protettive dell’invalidità in cui
diverse sono le modalità di finanziamento delle prestazioni: quelle previdenziali – che

alimentate dai contributi gravanti sugli specifici soggetti obbligati ed i datori di
lavoro; quelle assistenziali – che fanno capo all’art. 38, comma 1, della Cost. – sono
finanziate dallo Stato attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Se pure è vero che
lo Stato partecipa anche al sostegno della previdenza qualora i mezzi raccolti con i
versamenti contributivi siano insufficienti (come nel caso della integrazione al
minimo), i due territori rimangono concettualmente e giuridicamente ben distinti e
questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni
violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
4. La controvertibilità delle questioni trattate e l’esistenza di precedenti difformi
di questa stessa Corte di legittimità giustificano la compensazione tra le parti delle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.

trovano fondamento nella previsione di cui all’art. 38 comma 2 della Cost. – sono

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA