Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17086 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17086 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
X. ALBERTO nato il 23/08/1959 a MONTEMESOLA
avverso l’ordinanza del 05/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Il TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 05/05/2017, confermava il provvedimento
del Magistrato di sorveglianza di Roma con il quale era stato disposto il trattenimento di
corrispondenza ai sensi dell’art. 18-ter ord. pen. nei confronti di Aberto X..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Il Presidente
ANGELA TARDIO
delle sue lagnanze.