Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17067 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17067 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPUTI ALDO nato il 04/04/1959 a TORRE SANTA SUSANNA
avverso l’ordulanza del 12/10/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di TARANTO, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 12/10/2016,
rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata nell’interesse di
CAPUTI ALDO in relazione a tre sentenze.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione.
Il motivo è inammissibile per genericità laddove non si confronta con il provvedimento impugnato
che evidenzia, tra l’altro, l’arco temporale di circa 20 anni che abbraccia i tre episodi delittuosi.
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla
ssa delle ammende.
Così deciso it 8/ 2/2018
Il Cons ‘Here stensore
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese