Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17065 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17065 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RISTIC MARIA nato il 17/05/1976 a TORINO

avverso l’ordinanza del 08/05/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza 08/05/2017, il Tribunale di BRESCIA, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva in relazione a n. 47 sentenze
avanzata nell’interesse di RISTIC MARIA.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione RISTIC MARIA, a mezzo del proprio
difensore, deducendo il vizio della motivazione per il mancato esame del “novum”, rispetto alla
precedente istanza già rigettata con ordinanza del 7.10.2016, costituito dalla deduzione dello
“status” di minorenne all’epoca dei fatti.

Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando
espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di
un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell’ipotesi di una pluralità di
sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che nel procedimento
di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem,
nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s’inquadra la regola dettata dal secondo comma
dell’art. 666 c.p.p., che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che
sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Cass. sez.
1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Con tale limite si è inteso creare, per arginare
richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in
un’ottica di economia e di efficienza processuale.
In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per
rappresentare laeffetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più
correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il
termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di
giudicato. Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è
ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi,
allorquando la precedente richiesta sia stata respinta.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché ripropone léidentica questione, già oggetto
delléordinanza del 7.10.2016, oggetto del ricorso per cassazione proposto nelléinteresse della
medesima ricorrente.
Il motivo di ricorso, infatti, ha per oggetto la identica questione che, con ordinanza pronunciata
dalla Settima Sezione Penale in data 22/09/2017 n. 48732/2017, è stata giudicata inammissibile,
né può ritenersi che costituisca “novum” l’allegazione dello stato di minorenne all’epoca dei fatti,
trattandosi di una argomentazione e non di un nuovo motivo, sicché rientrante nel dedotto e
deducibile, risultando, per contro, detta condizione già palese sulla base dei provvedimenti cui
l’istanza si riferiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Il ricorso è inammissibile.

della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 08/02/2018
Il Consiglie

stensor

ST

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