Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24215 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24215 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 27013-2012 proposto da:
CAPPELLI GIANCARLO CPPGCR54R31E625J sia in proprio sia
quale legale rappresentante della GENERAL IMPORT EXPORT
SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO GULLI
11, presso lo studio dell’avvocato SCHIAVETTI MARIA CHIARA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIRIBALDI
GIACOMO, giusta mandato ad lites a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ALONGI MAURIZIO,
SGC SRL – già F.G. Finanziaria Generale SpA,
BANCA NUOVA SPA – già Banca del Popolo Soc. Coop. a r.1.;

– intimati –

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso la sentenza n. 1156/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 22.2.2011, depositata il 19/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.

FRESA.

Ric. 2012 n. 27013 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

69) R. G. n. 27013/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: “1
— La sentenza impugnata (Corte d’Appello di Firenze, 19/09/2011) ha, per
quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto da Giancarlo Cappelli, in
proprio e in qualità di legale rappresentante della Generai Import Export

l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio nei confronti della Generai Import Export s.n.c. e
dei suoi soci, illimitatamente responsabili, Giancarlo Cappelli e Maurizio
Agonigi, sostenendo che i tre assegni circolari apparentemente emessi dalla
Banca del Popolo di Trapani a beneficio della società opponente, previa
girata del Cappelli e previa richiesta telefonica presso l’agenzia Villabrate e
ottenimento della “buona emissione”, erano stati accreditati sul conto
corrente della società “salvo buon fine” e che a distanza di giorni
l’operazione si era rivelata una truffa, in quanto l’istituto apparentemente
emittente aveva respinto i titoli precisando che si trattava di moduli
falsificati. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di
primo grado sostenendo che, per i fatti risultanti anche nel giudizio di primo
grado, “non è revocabile in dubbio l’esistenza e l’esigibilità del credito fatto
valere in giudizio dalla banca nei confronti della società General Import
Export s.n.c., titolare del rapporto di conto corrente e del socio
illimitatamente responsabile Giancarlo Cappelli”, in quanto essendo venuta
meno la provvista apparentemente rappresentata dagli assegni circolari della
Banca del Popolo versati sul conto, le somme erogate dalla banca trattaria
alla società, confidando sull’esistenza di tale provvista (consegna di propri
assegni circolari e pagamento di assegni bancari), costituiscono un “credito
allo scoperto” fatto dalla banca alla società che è andato ad alimentare il
saldo negativo del conto corrente di quest’ultima, credito fatto valere del
tutto legittimamente dalla banca con il ricorso per ingiunzione.
2 — Ricorre per cassazione il Cappelli con unico motivo di ricorso; gli
intimati non hanno svolto attività difensiva. La censura formulata dal
ricorrente è:
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s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, che aveva rigettato

2.1 — Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1842,1856 e 1710 c.c. e
per insufficiente e/o incongrua motivazione su punti decisivi della
controversia, nonché per mancata ed errata valutazione di risultanze
processuali in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte
Territoriale avrebbe errato nella valutazione della CTU, dalla quale sarebbe
deducibile la responsabilità della banca BPEL per aver negligentemente
svolto il proprio ufficio in occasione dell’accredito e successivo storno degli

degli assegni circolari versati dallo stesso ricorrente sul conto della sua
società; inoltre sarebbe apprezzabile che il Cappelli non solo non ebbe a
locupletare alcunché nell’operazione di incasso dei titoli predetti ma altresì
ebbe poi a dover rimborsare la banca delle somme portate dai detti titoli
oltre interessi e spese. Inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero
erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 1842 e ss. e di quella di cui
all’art. 1856 cc., travisando i fatti di causa in quanto, solo dopo che la BPEL
ebbe accertato la “bene emissione” di detti assegni, fu consentito all’odierno
ricorrente di versare gli assegni sul proprio conto corrente e contestualmente
furono emessi altri assegni.
3 — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. La censura dedotta dal
ricorrente implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito, risultando
formulata senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C.
secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di
merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo
in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di
merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Infatti, i
vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame
dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
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assegni circolari per cui è causa, in quanto sarebbe stata evidente la falsità

valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere

difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione;
12362/06).
Senza considerare che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 e 16698 del 2010). Nel
motivo di ricorso, con riferimento alla censura con cui si lamenta la
violazione delle norme di cui agli artt. 1842,1856 e 1710 c.c., invece,
l’assunta violazione di legge si basa sempre e presuppone una diversa
ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile solo sotto il profilo del
vizio di motivazione, ma nei limiti di deducibilità di detto vizio.
La Corte d’Appello, con congrua e corretta motivazione, ha concluso
per l’esistenza e l’esigibilità del credito della banca nei confronti della
società General Import Export s.n.c., alla luce delle risultanze istruttorie che
hanno provato in giudizio che il Cappelli versò sul conto corrente,
intrattenuto dalla sua società presso la Banca Popolare dell’Etruria e del
Lazio, tre assegni circolari emessi dalla Banca del Popolo di Trapani; che,
confidando sulla validità di detti assegni, la banca promise al cliente di
effettuare un immediato prelievo sul conto; che nei giorni successivi emerse
che gli assegni circolari della Banca del Popolo di Trapani erano falsi, in
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tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni

quanto prodotti con moduli falsificati, mai emessi dalla banca e che il
benestare richiesto per via telefonica non era stato rilasciato da uffici
dell’istituto di credito; che essendo risultata mancante la provvista
rappresentata da tali assegni, la banca Popolare dell’Etruria provvide a
stornare l’accreditamento a suo tempo effettuato sul c/c mediante
“riaddebito” del relativo importo.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”

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