Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16656 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16656 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KAIDI SAID nato il 01/01/1973

avverso la sentenza del 05/07/2017 del GIP TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Como ha applicato a Kaidi Said, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in
relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, d.P.R. 309/90 (per plurime
cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

di proscioglimento e alla prova della propria responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli atti di indagine e alla sottolineatura della mancanza di cause
evidenti di proscioglimento, tra cui la comunicazione di notizia di reato, il verbale di
arresto dell’imputato, il suo interrogatorio, gli esiti delle intercettazioni telefoniche, le
sommarie informazioni testimoniali, che risulta sufficiente in considerazione dei ricordati
caratteri della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

cassazione, lamentando l’insufficienza della motivazione in ordine alla mancanza di cause

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