Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16642 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16642 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORAGINA GIUSEPPE FRANCESCO nato il 27/01/1948 a GENOVA

avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:
– -che la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 02/03/2017, ha confermato la sentenza
del 15/06/2015 del Tribunale di Genova, che aveva affermato la penale responsabilità di
Boragina Giuseppe Francesco quale titolare della ditta “Società Cooperativa Universale
Logistica” per il delitto di cui all’art. 2 della legge n. 638 del 1983 in relazione all’omesso
versamento all’I.N.P.S. di ritenute previdenziali ed assistenziali per complessivi euro
10.545,00;
– -che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo la
manifesta illogicità della motivazione in ordine in particolare ai criteri utilizzati circa la
determinazione della pena individuata a titolo di aumento per la continuazione ritenuto
eccessivo;
– -che nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i
criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice,
nell’esercizio del potere ex art 133 cod. pen., ad individuare come pena base la metà della
pena complessiva per il reato più grave;
– -che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consig ‘ re estensore
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Il Presidente
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