Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16765 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16765 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICOLETTA GIOVANNI nato il 16/03/1950 a CATANZARO

avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 02/03/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore,

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha
confermato la decisione del tribunale in sede del 5 marzo 2013, con la quale
l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta
fraudolenta, patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento di
EUROPEA 2000 srl, di cui lo stesso era amministratore unico e socio
totalitario.
La corte territoriale ha ritenuto che il Waigigi2 avesse
consapevolmente distratto l’autovettura Mercedes E 270, fraudolentemente
acquisita in leasing senza che l’acquirente facesse fronte al pagamento dei
canoni, denunciandone falsamente il furto, occultando la documentazione
contabile della società, mai consegnata al curatore.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del
difensore, deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale per
utato la
avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ascrivibile,.allr
Nuskri
condotta distrattiva, omettendo di considerare come il akimpie4ber, avesse
denunciato il furto dell’auto nell’anno 2003, epoca in cui il fallimento,
dichiarato nel 2009, si profilava come evento imprevedibile, con conseguente
difetto del nesso di causalità tra la condotta e la decozione della società e
dell’elemento soggettivo del reato, in violazione dei principi enunciati a
riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Le censure articolate nell’unico motivo di ricorso sono connotate da
aspecificità in quanto si risolvono in una mera critica rivolta alla sentenza
impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di
confrontarsi. Secondo il consolidato orientamento di legittimità,
autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per
cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente

2

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011
del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale
necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione
risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del

3.2 La Corte territoriale ha correttamente qualificato il fatto contestato
al n. 1) della rubrica, attraverso la ricostruzione, esaustivamente
rappresentata in motivazione, della condotta di distrazione ascritta
all’imputato che, dopo aver acquisito in

leasing

una autovettura non

conferente con gli scopi aziendali, ne ha omesso ab initio il pagamento dei
canoni, limitandosi a denunciarne il furto senza notiziarne la società
concedente e la compagnia di assicurazione. E siffatta condotta integra
l’elemento oggettivo del reato contestato, non essendo richiesta al tale fine
anche la dimostrazione della derivazione causale del fallimento.
Invero «Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di
distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia
cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi
estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di
distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono
rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la
condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di
insolvenza)» (Sez. U, Sentenza n.22474 del 31/03/2016Ud. (dep.
27/05/2016) Rv. 266804, N. 27993 del 2013 Rv. 255567, N. 11793 del 2014
Rv. 260199, N. 26542 del 2014 Rv. 260690, N. 32352 del 2014 Rv. 261942,
N. 47616 del 2014 Rv. 261683).
4. Analogamente generiche le censure svolte in ordine all’elemento
soggettivo del reato.
4.1 Le conformi sentenza di merito hanno ritenuto la denuncia di furto
strumentale alla distrazione per le modalità (omessa comunicazione al leaser
ed alla compagnia di assicurazione) della stessa e per non avere l’imputato
allegato alcun elemento di riscontro.

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provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».

4.2 Nello statuto dei reati fallimentari, l’apporto conoscitivo
proveniente dall’imputato si declina peculiarmente, ponendo a carico dello
stesso uno specifico onere di collaborazione con gli organi della curatela e di
giustificazione riguardo l’adempimento degli obblighi che gravano
sull’imprenditore. La responsabilità dell’imprenditore per la conservazione

sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa
la destinazione dei beni dell’impresa giustificano, dunque, una inversione
dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita solo
apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte
normativa che gravano sull’imprenditore, e che non consentono, in caso di
mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere
sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall’esistenza
di idonea documentazione contabile. Difatti «In tema di bancarotta
fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della
società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da
parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (per tutte Sez.
5, Sentenza n.8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267710, Sez.
5, n. 35882 del 17/06/2010 – dep. 06/10/2010, De Angelis, Rv. 24842501, N.
2876 del 1998 Rv. 212606, N. 7569 del 1999 Rv. 213636, N. 3400 del 2004
Rv. 231411, N. 7048 del 2008 Rv. 243295, N. 22894 del 2013 Rv. 255385, N.
11095 del 2014 Rv. 262740).
4.3 Facendo corretta applicazione degli enunciati principi, le sentenze
di merito formulano, con ragionevole sviluppo argomentativo, una sostanziale
valutazione di inattendibilità della denuncia di furto, ricostruendo la
sussistenza di una operazione volutamente depauperatoria del patrimonio
aziendale e pregiudizievole per i creditori, nella prospettiva della procedura
concorsuale, fondando, altresì, il concreto interesse alla mancata consegna
delle scritture contabili e l’inconsistenza delle deduzioni difensive formulate a
riguardo.
4.4 Nella delineata prospettiva, la dimostrazione del dolo si sottrae a
censure di legittimità in quanto «L’ elemento soggettivo del delitto di
bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui
sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza

4

della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente

dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente
la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa
da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, Sentenza n.22474
del 31/03/2016Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266805 N. 11899 del 2010 Rv.
246357, N. 52077 del 2014 Rv. 261348).

6. A tanto consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.
pen., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che
appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

5. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

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