Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16556 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16556 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOUKHTHIRI MOHAMED ALIAS nato il 25/06/1978 a BEDN AROUS( TUNISIA)

avverso l’ordinanza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigli re GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/se le conclusioni del PG

co

Data Udienza: 21/03/2018

4

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di Boukhthiri Mohamed di
“annullamento dell’ordine di esecuzione per la carcerazione” in relazione alla sentenza emessa
dalla stessa Corte il 28 maggio 2012. In relazione ai fatti di cui alla condanna è stata concessa
estensione all’estradizione dal Belgio in data 4 giugno 2015.
La richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione è stata proposta oltre il
termine di dieci giorni, posto a pena di decadenza, dalla notificazione del provvedimento di
esecuzione di pene concorrenti. Peraltro il condannato ha appreso della sentenza della Corte di

concorrenti: già il 14 maggio 2015 gli fu notificata la richiesta di estensione dell’estradizione
proprio in relazione a detta sentenza. Successivamente, in data 26 maggio 2015, è stato
emesso ordine di esecuzione in cui era ricompresa la sentenza di condanna emessa dalla Corte
di appello di Brescia. Deve quindi ritenersi che sia intervenuto il giudicato sulla sentenza in
esame, con la conseguenza che l’ordine di esecuzione dell’Il maggio 2017 è stato emesso
ritualmente
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando più
motivi.
Con il primo ha dedotto vizio di difetto di motivazione e di violazione di legge.
L’ordinanza travisa la richiesta del condannato: questi, con separati incidenti di esecuzione,
non ha chiesto di essere rimesso in termini per l’impugnazione i ma ha chiesto l’annullamento
dell’ordine di esecuzione per mancata osservanza delle norme nazionali e sovranazionali poste
a tutela della propria partecipazione al processo. L’autorità giudiziaria belga, nel concedere
l’estensione dell’estradizione, ha posto alcune condizioni per l’esecuzione della pena detentiva,
ossia che il condannato riceva notizia delle condanne e sia informato del diritto ad un nuovo
processo o all’appello oltre che del termine entro il quale richiedere tal nuovo processo o tale
appello. Dette condiz,ioni non si sono verificate. Le sentenze in relazione alle quali è stata
proposta richiesta di estensione dell’estradizione sono divenute irrevocabili in violazione del
disposto di cui all’articolo 18, lett. g), I. n. 69 del 2005, in quanto conseguenza di un processo
non equo siccome non svolto nell’effettivo contraddittorio tra le parti.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del
ricorso.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Le condizioni poste nel provvedimento dell’autorità giudiziaria belga, che ha concesso
l’estensione dell’estradizione, avrebbero potuto essere inverate proprio attraverso l’esercizio
del diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale. È
questo lo strumento – o meglio lo era sino alla innovazione conseguente all’introduzione del
nuovo istituto della rescissione del giudicato – messo a disposizione del condannato che non
abbia potuto prendere parte al processo. In tal senso si è già espressa questa Corte,
1

appello di Brescia ben prima della notifica del provvedimento di esecuzione di pene


affermando che “… qualora sia concessa dallo Stato straniero l’estradizione sul presupposto
che in Italia sia offerta all’estradando, condannato con sentenza definitiva all’esito di giudizio
svoltosi in contumacia, la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa,
mediante l’istituto della restituzione nel termine, la relativa richiesta di cui all’art. 175 c.p.p.
deve trovare accoglimento se dagli atti non sussistono elementi per ritenere che l’interessato
abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento penale e abbia volontariamente rinunciato
a comparire o a proporre impugnazione” – Sez. VI, 6 novembre 2009, n. 748/10, Piera Ripoll,
C.E.D. Cass., n. 245796 -.

rispetto di un termine di decadenza che decorre da quando il condannato ha notizia della
sentenza emessa in sua assenza. L’ordinanza impugnata afferma, a tal proposito, che il
Boukhthiri Mohamed ebbe notizia della sentenza della Corte di appello di Brescia del 28 maggio
2012 già in data 14 maggio 2015, in occasione della notifica della richiesta di estensione
dell’estradizione.
Il termine di legge è pertanto ampiamente decorso e la Corte di appello ha ben deciso
rigettando l’istanza.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 marzo 2018
Il coniciJiere estensore

Il presidente

Giuse

Filippo Casar‘

L’esercizio del diritto alla restituzione nel termine è soggetto però, a sua volta, al

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