Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16241 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16241 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONACCORSO CARMELO nato il 26/11/1996 a CATANIA
avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Con sentenza del 12/07/2017 la Corte d’Appello di Catania, in riforma del
sentenza di primo grado, con cui Bonaccorso Carmelo era stato condannato a
pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2, 61 n. 5, cod.
pen., in Catania il 19/01/2017, con la recidiva reiterata, specifica,
infraquinquennale, escludeva l’aumento per la recidiva e rideterminava la pena.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
attenuanti generiche, se giustificata da motivazione esente da manifesta
illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688
del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa
Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha
implicitamente motivato in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, nella misura in cui, pur avendo escluso per l’imputato
l’aumento per la recidiva, ha evidentemente valutato l’insussistenza di elementi
favorevoli all’imputato che, in ogni caso, non risulta incensurato; non a caso,
infatti, la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad un coimputato è
stata motivata sulla scorta dell’incensuratezza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, I 20 marzo 2018
Il ricorso è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze