Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15963 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15963 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANTEGAZZA MARIO GIOVANNI nato il 21/06/1946 a COLOGNO MONZESE
avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mario Giovanni Mantegazza ricorre tempestivamente per la cassazione
della sentenza con cui la Corte di appello di Milano 1’8 maggio 2017 ha integralmente confermato la decisione resa il 28 aprile 2014 dal Tribunale di Monza, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 189, comma
6, e 189, comma 7, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, rispettivamente, reato di
“fuga” ed omissione di soccorso stradale, fatti commessi il 13 luglio 2010, in
conseguenza condannando l’imputato alla pena stimata di giustizia.
vazionale, affidandosi a due motivi: con il primo censura contraddittorietà della
motivazione rispetto ai dati di fatto in effetti emersi, ad avviso del ricorrente,
dall’istruttoria; con il secondo lamenta omessa motivazione in relazione
all’elemento soggettivo, violazione di legge ed omessa considerazione delle giustificazioni addotte dall’imputato.
3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo
delle doglianze svolte con l’appello ed adeguatamente risolte dai Giudici di merito
(v. pp. 2-5 della sentenza impugnata): ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, per evidente difetto di specificità
4. La situazione è impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod.
proc. pen., quale appunto la prescrizione medio tempore in ipotesi maturata
(principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349).
5.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc.
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
2. Il ricorrente denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto moti-