Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15961 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15961 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC LIUBISA nato il 20/08/1968
avverso la sentenza del 13/04/2017 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dragutinovic Ljubisa ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la
cassazione della sentenza con cui gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss.
cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino il 13 aprile 2017 la pena concordata con il
Pubblico Ministero in relazione al reato di tentativo di furto pluriaggravato, fatto
commesso il 31 marzo 2017.
2. Il ricorrente denunzia violazione di legge (artt. 129 e 144 cod. proc. pen.)
decisione, in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen.
3. Il profilo di doglianza è inammissibile.
Va premesso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato
l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti,
che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, ove si dà atto delle fonti di prova (p.
2 della decisione), avuto riguardo alla — consapevole e volontaria — rinunzia alla
contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella
domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti
che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372
del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibi-
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e vizio motivazionale, anche sotto il profilo dell’assenza della giustificazione della
lità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.