Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15954 del 13/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15954 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBU MIHAELA NICOLETA nato il 31/01/1996
avverso la sentenza del 18/09/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Barbu Mihaela Nicoleta ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui le è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal
Tribunale di Bari il 18 settembre 2015 la pena concordata con il P.M. in relazione
al reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 16 settembre 2015.
2. La ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
3. Il profilo di doglianza è inammissibile.
Va premesso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato
l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti,
che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierna ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, in cui si dà atto – anche – della
confessione dell’imputata, avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per
tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di
legittimità (cfr. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n.
10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di
Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza
dell’accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di
eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (cioè che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
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alle ragioni del mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/12/2017.
P.Q.M.