Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15890 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15890 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CINOSI ENRICO nato il 26/09/1964 a AVEZZANO

avverso la sentenza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza
29 settembre 2014 del Tribunale di Avezzano di condanna dell’odierno ricorrente, CINOSI
Enrico, per il delitto di ricettazione di una autovettura di provenienza delittuosa.
Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l’imputato articolando i
seguenti motivi.
Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, carente.

considerato la prospettazione difensiva limitandosi a fare riferimento alla mancata
giustificazione del possesso delle autovetture.
Afferma il ricorrente che l’onere della prova ricadeva sull’accusa e che comunque non vi
era dimostrazione della consapevolezza della provenienza delittuosa posto che l’unico elemento
di fatto accertato riguardava che, al momento dell’controllo, il ricorrente conduceva
automobile.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già
non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del
tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte
di appello – con argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esente
da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato l’affermazione di responsabilità e la qualificazione
giuridica dei fatti accertati valorizzando l’accertata disponibilità dell’automobile e la mancata
indicazione del dante causa.
La Corte di appello si è, in tal modo, correttamente conformata al consolidato
orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv.
248265) per cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento
soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione
della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di
occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si
richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire
una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad
onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire
l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque
possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero
convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio – 26
settembre 2007, CED Cass. n. 236914).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e

E

2

Afferma il ricorrente che la Corte d’appello dell’Aquila non avrebbe adeguatamente

o

valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
ovembre 2017

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Così deciso in Roma,

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