Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15871 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15871 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ACCOSSU SALVATORE nato il 04/10/1968 a GONNOSFANADIGA

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 21/11/2017

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna
già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 16 novembre 2015 a carico dell’odierno
imputato limitatamente alle fattispecie di ricettazione e truffa e ha dichiarato estinto il reato
per prescrizione in ordine all’abusiva detenzione di 25 cartucce per fucile.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato ACCOSSU
Salvatore articolando i seguenti motivi.

comma dell’articolo 648 in relazione alla contestata ricettazione di due assegni bancari.
Afferma il ricorrente che il valore dell’oggetto del reato dovrebbe essere individuato
nell’importo di 400 EUR relativo al reato più grave e che pertanto dovrebbe ritenersi integrato
un fatto di minore gravità.
Rileva poi che il coinvolgimento della compagna incapace in quanto affetta da vizio totale
di mente indicherebbe solo le degradate condizioni socioeconomiche in cui viveva l’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
E’ assunto ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui non è
configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con
riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il
valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non
determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sentenza n. 24075 del
04/02/2015 Rv. 264115; Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006 Rv. 234681).
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Con igliere estensore

Il Presi

,

Manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla mancata applicazione del secondo

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