Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16113 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16113 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUDA NELU nato il 11/04/1970 a TIRGU LAPUS( ROMANIA)

avverso l’ordinanza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/une) le conclusioni del PG :A” . Ci •

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Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Genova ha
dichiarato inammissibile per carenza di specificità l’appello proposto avverso la
sentenza n. 2073/2016 emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di Buda
Nelu, con la quale questi è stato giudicato responsabile del reato di guida in stato
di ebbrezza alcolica [art. 186, co. 2 lett. c), co. 2-sexies Cod. str., commesso il
12.12.2014] e condannato alla pena ritenuta equa.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del

difensore di fiducia, avv. Luca Rinaldi, il quale deduce violazione degli artt. 581 e
591 cod. proc. pen. nonché il vizio della motivazione.
L’esponente contesta che ricorra la carenza del requisito di specificità
dell’atto di impugnazione, invece ritenuta dalla corte territoriale, perché
chiaramente identificato il capo della sentenza oggetto di critica (il trattamento
sanzionatorio), enunciate le argomentazioni non adeguatamente valorizzate dal
primo giudice (assenza di conseguenze dannose e comportamento collaborativo
dell’imputato al momento del controllo di polizia e nel processo). Per contro la
Corte di Appello ha operato una valutazione di merito che avrebbe dovuto fare
all’esito del giudizio (irrilevanza dell’assenza di conseguenze dannose).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Con sentenza n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv.
268822, le Sezioni Unite hanno affrontato il quesito se il requisito della specificità
dell’impugnazione, imposto a pena di inammissibilità dal combinato disposto agli
artt. 581 lett. c) e 591, lett. c) cod. proc. pen., si atteggi in modo differente a
secondo che si tratti dell’appello o del ricorso per cassazione. La soluzione
rinvenuta dal S.C. è per la negativa; sicché l’appello, al pari del ricorso per
cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non
risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle
ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo
restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente
proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel
provvedimento impugnato. Per contro, il sindacato del giudice di appello
sull’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quanto
accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile – alla valutazione della
manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep.
22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823).
Orbene, come rilevato dal P.G. requirente, nel caso che occupa l’appello non
presentava una critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata

2.

ma, prescindendo totalmente dalle motivazioni del primo giudice, si limitava ad
evidenziare ulteriori ragioni delle quali tener conto nella quantificazione della
pena.
Come rammentato dalla Corte di Appello, il Tribunale aveva fatto perno sulla
pericolosità della condotta di guida e sulla elevata misura del tasso alcol- 2emico
dell’imputato. L’impugnante aveva rimarcato che le condotte non avevano
cagionato alcun pregiudizio e che egli aveva avuto un ottimo comportamento con
gli operanti.

che non investono la ratio decidendi, nonostante – deve aggiungersi – che la
commisurazione della pena non richieda di svolgere una minuta analisi di ogni
possibile fattore in astratto pertinente, bensì di cogliere quelli che maggiormente
esprimono la meritevolezza e il bisogno di pena. Sicchè è alla motivazione che
faceva perno su tali fattori, per come individuati dal primo giudice, che doveva
essere portata la critica puntuale dell’appellante.

4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2018.
Il Consig

stensore

SalvatdYe tbvere

Il Presidente
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Del tutto correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti di aspetti

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