Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16069 del 20/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16069 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Sportelli Michele nato il 03.11.1968
avverso il decreto n.1985/2015 del 14.01.2017 del GIP del Tribunale di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, M. Giuseppina Fodaroni , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE

Data Udienza: 20/11/2017

Avverso il decreto indicato in epigrafe ,che ha dichiarato l’inammissibilità della
opposizione ,proposta dallo Sportelli alla richiesta di archiviazione del P.M.,
senza fissazione dell’udienza camerale per la discussione, propone ricorso
l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att.
c.p.p., comma 1:
Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606,

comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all art. 409 c.p.p., commi 1,2,6 e all’art. 410
c.p.p.
b)

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606,

comma 1, lett. e) c.p.p., risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché
da atti del procedimento
Il ricorso è manifestamente infondato
Se per un verso non è fondato l’assunto ,contenuto nella motivazione del
provvedimento, secondo il quale non compete alla parte e neppure al GIP
l’evidenziazione, con riferimento alla notitia criminis, di altre ipotesi di reato, aggiuntive
rispetto a quella iscritta nel registro notizie di reato dal P.M perché legittimamente, la
parte può evidenziare dette ritenute ulteriori ipotesi e il GIP ha il potere-dovere, in
ragione della sua cognizione piena sulla notizia di reato, di disporre l’iscrizione, da
parte del P.M., nell’apposito registro delle notizie di reato di altre fattispecie che
ritenga ravvisabili (cfr. Cass. Pen. S. U., 28/11/2013, P.M. in proc. L. ed altro; cfr.
anche Cass. Pen. Sez. 6, 29/11/2016, Faiola) per l’altro il GIP ha fornito appropriata
ed esaustiva risposta alle prospettazioni di cui all’atto di opposizione, escludendo che
nella vicenda sottoposta alla sua cognizione fossero individuabili altre perseguibili
ipotesi di reato, suscettibili di iscrizione. Rispondendo alla censura del ricorrente il
GIP ha dato seguito

“al contraddittorio cartolare che è imposto anche in sede di

archiviazione de plano”,

ed ha effettuato una pertinente e condivisibile valutazione

della inadeguatezza delle sollecitate investigazioni suppletive, ” risultando del tutto

corretto e sufficientemente argomentato il rilievo di non pertinenza di quelle richieste con
l’atto di opposizione, non afferenti alla fattispecie ipotizzata (a maggior ragione in
considerazione anche delle argomentazioni poi sviluppate in termini di non ipotizzabilità
di altre fattispecie criminose) come opportunamente rilevato, nella sua requisitoria dal
P.G. Inammissibili sono, poi, in questa sede le censure concernenti i contenuti
motivazionali del decreto, anche in termini di errores in iudicando (cfr. n. 9440 del

a)

03/02/2010 Cc. (dep. 09/03/2010 ) Rv. 246779 ;essendo il ricorso consentito nei
soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio; ne
consegue che è inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento
dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite. n. 8842
del 07/02/2006 Cc. (dep. 14/03/2006) Rv. 233582.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc.
pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 2000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2017
ensore

Il Presidente

proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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