Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3141 del 08/02/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3141 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: NUZZO LAURENZA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24648-2009 proposto da:
LO
FRANCESCA,
MEDICO
GAMBINO
PASQUALE
GMBPQL59C08G348L, eiettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato STUDIO
GENOVESE MANCINI DI GIOVANNI, rappresentati e difesi
dagli avvocati ZUMMO VINCENZO, MARCO ZUMMO;
– ricorrenti contro
2013
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DI
DIA
GIOVANNI,
EREDI
DI
MAGGI
GIROLAMO
IMPERSONALMENTE , PROVENZANO VINCENZA, MAGGI LINO
GIUSEPPE PARTE INSERITA A SEGUITO C/RIC DEP MEZ POSTA
30/12/09
GIOVANNI;
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ISCRITTO 15/01/10,
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MATTINA GAETANA, DENARO
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Data pubblicazione: 08/02/2013
- controricorrenti nonché contro
GUARINO GIUSEPPE, GUARINO ROSARIA, GUARINO CARMELA,
GUARINO CATERINA, GUARINO GASPARE;
avverso
la
sentenza
n.
1103/2008
intimati
della
–
CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del
LAURENZA NUZZO;
10/01/2013 dal
Consigliere
Dott.
–
Ordinanza interlocutoria
Rilevato che, con ordinanza del 16.12.2010, depositata il
27.6.2011, il Collegio ha disposto l’integrazione del con-
lamo Maggi, individualmente considerati, avendo ritenuto inesistente la notifica collettiva ed impersonale effettuata nei confronti degli eredi stessi;
che, a fronte della richiesta del P.G. di declaratoria in
camera di consiglio dell’improcedibilità del ricorso, per
non avere i ricorrenti ottemperato a quanto disposto, i
ricorrenti Gambino Pasquale e Francesca Lo Medico hanno depositato memoria,ex art. 380 bis c.p.c., osservando
che detto ordine di integrazione del contraddittorio era
superato dalla ” spontanea costituzione in giudizio degli
unici eredi del defunto, signori Vincenza Provenzano e
Lino Giuseppe Maggi”, come risultante dal controricorso;
considerato che detto provvedimento con cui è stato disposta l’integrazione del contraddittorio non contiene la
menzione del nominativo degli eredi di Maggi Girolamo
sicché, al fine di verificarne l’identificazione,occorre
rimettere la causa alla pubblica udienza anche per consentire ai controricorrenti eventuali controdeduzioni sul
punto P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza
Così deciso in Roma il 10.1.2013
traddittorio nei confronti degli eredi del defunto, Giro-