Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15817 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15817 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Maniscalco Antonino, nato a Cattolica, il 4/2/1973,
avverso la sentenza in data 18.11.2015 della Corte d’appello di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato, l’avv. Ignazio Martorana, che ha concluso riportandosi ai
motivi ed associandosi alla richiesta del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.11.2015 la Corte d’appello di Palermo in
parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Agrigento
in data 27.3.2014, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la
pena a Maniscalco Antonino a mesi 8 di reclusione ed ha ordinato la non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a
richiesta dei privati, non per ragione di diritto elettorale, confermando nel resto
l’impugnata sentenza, per il reato di cui all’art. 10 d. Lgs. 74/00 perché, quale
titolare della ditta omonima, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, aveva occultato o distrutto documenti di cui era obbligatoria la
conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, in
particolare aveva occultato o distrutto tutta la documentazione contabile relativa
all’anno d’imposta 2011, in Porto Empedocle il 9.2.2013.

Data Udienza: 11/10/2017

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione di legge
in relazione all’art. 10 d. Lgs. 74/00 anche per manifesta illogicità della
motivazione perché i Giudici di merito non avevano ritenuto di giustificare il suo
comportamento che aveva tenuto le scritture contabili presso l’abitazione del
suocero ma non le aveva custodite diligentemente posto che erano state
distrutte dal cognato psicolabile. Evidenzia che gli era stato addebitato un reato
doloso, quando dalla motivazione, pur illogica, della Corte d’appello gli era stato
al limite imputato un reato colposo e che il commercialista era stato in grado di

computer.
Con il secondo motivo lamenta la carenza ed assenza di motivazione,
pce la Corte d’appello non aveva spiegato perché la versione difensiva
offerta, corroborata dalle dichiarazioni del suocero, che aveva reso testimonianza
in udienza, non era vera e che i fatti raccontati non erano avvenuti realmente. La
sentenza non era stata pronunciata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, perché
esso imputato aveva provveduto a conservare le scritture contabili e solo l’azione
del cognato (che aveva distrutto non solo le scritture contabili della sua ditta ma
anche gli atti ed i documenti del suocero), ad insaputa sua e del suocero, non gli
aveva permesso di produrre la documentazione richiesta dalla Guardia di Finanza
che però l’aveva recuperata dal commercialista, su sua indicazione. In ogni caso,
in giudizio non era stata raggiunta alcuna prova che egli avesse distrutto o
occultato la documentazione contabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorrente lamenta sostanzialmente che i Giudici abbiano errato
nell’imputargli il fatto – non commesso da lui, ma semmai dal cognato -;
l’elemento psicologico – tratteggiato in termini di colpa piuttosto che di dolo -, il
danno -le scritture contabili erano state recuperate presso il commercialista -. Il
ricorso però non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha
ritenuto non verosimile la tesi difensiva della distruzione delle scritture contabili
da parte del cognato psicolabile presso la casa del suocero, il quale se n’era
accorto solo quando gli era stata richiesta la consegna dei documenti. La Corte
territoriale ha ben spiegato le ragioni della sua valutazione, osservando che non
si comprendeva la ragione per cui avesse tenuto le scritture contabili della ditta
in luogo diverso dalla sede legale della società, presso la casa del suocero ove gli
era nota la presenza del cognato psicolabile, e non invece presso il suo
commercialista.

ricostruire la documentazione contabile della ditta perché conservata nel

Sebbene sia nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado
si faccia riferimento alla negligenza, è del tutto evidente, nell’economia della
decisione impugnata ) che questa negligenza è alla base del giudizio di
inverosimiglianza del racconto, tema decisivo rispetto al quale il ricorrente non si
è confrontato.
I Giudici di merito non hanno creduto alla versione difensiva e la
motivazione resa non appare né manifestamente illogica né contraddittoria.
Irrilevante poi il fatto che sia stato possibile ricostruire la contabilità a
partire da quanto nella disponibilità del commercialista, dal momento che il

impugnata secondo cui solo parte della documentazione era nella disponibilità
del commercialista e l’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui
v’era una difficoltà nella ricostruzione del volume d’affari.
Rimane accertato quindi .che il ricorrente ha occultato o distrutto i
documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione perché non è stata
possibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso, 1’11 ottobre 2017.

ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione della sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA