Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15803 del 17/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15803 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Galassi Emanuele , nato il 03.04.1956
avverso l’ordinanza n.295/17 del Tribunale del riesame di Genova, del 31.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina
Caselli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

1

Data Udienza: 17/11/2017

udito per l’imputato, l’avv. Luca Morelli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe , propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, ai sensi dell’art.311 cod.proc.pen. deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p.,

a)

comma 1:
Lamenta l’insussistenza di una realistica possibilità di reiterazione nel reato

contestato , trattandosi di un’ attività truffaldina assai complessa ,perpetrata
interamente all’estero anche con numerosi falsi , non reiterabile, senza 1′ ausilio del web
e ,pertanto, destinata a creare allarme ed esposta alla inevitabile individuazione;
b)

il pericolo di fuga è meramente ipotetico non avendo il ricorrente , con la propria
condotta, mai creato concretamente il sospetto di volersi dare alla fuga.

I motivi di ricorso sono generici , volti a censurare la valutazione fatta dal Tribunale e
pertanto inammissibili Le censure ,infatti, espongono critiche che si fondano su un
confronto diretto con i dati processuali e non già con la motivazione della sentenza
secondo il paradigma stabilito dall’art. 606 I^ comma lett. e) cod. proc. pen., in forza del
quale il vizio della motivazione per avere rilievo in sede di legittimità deve essere
desumibile dal testo del provvedimento impugnato. La inosservanza della regola
comporta che le censure attengano al merito della decisione impugnata, introducendo
una rivalutazione in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile
il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1500,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Manda

2

/

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.
Il C 1 nsiere s ensore

Il Presidente

M. B

„2 Gallo

Così deci o in Roma, camera di consiglio del 17 novembre 2017

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