Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15635 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15635 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO FRANCO nato il 16/12/1964 a FOGGIA
avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 08/03/2018
R.G. 40875/2017
Motivi della decisione
Ne chiede l’annullamento per carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc.
pen., non avendo la Corte di appello motivato in ordine all’eventuale sussistenza di cause di
proscioglimento, nonostante fossero molti gli elementi favorevoli non vagliati né oggetto di
motivazione specifica.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità.
Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che l’unico motivo di appello articolato ed
accolto riguardava il trattamento sanzionatorio, con implicita acquiescenza sull’affermazione di
responsabilità, il ricorrente non indica alcuna specifica evenienza o evidenza, trascurata dai
giudici, che ne avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier stensore
Anna C cuolo
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Il difensore di Caruso Franco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 9
febbraio 2012 dal Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena a 6 mesi di reclusione per il reato di
evasione.