Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15597 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15597 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPORZON ATTILIO nato il 26/09/1966 a CAMPOLONGO MAGGIORE

avverso la sentenza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 20 settembre 2016, il Tribunale di Padova ha

assolto Sporzon Attilio in relazione alla imputazione di cui in epigrafe ai sensi
dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.;
che avverso detta sentenza ha interposto

ricorso in appello il prevenuto

deducendo che egli doveva essere assolto con la più ampia formula di cui al
primo comma dell’art. 530 cod. proc. pen.

che preliminarmente deve disporsi la conversione del ricorso da impugnazione
in grado di appello in ricorso per cassazione;

che il motivo di impugnazione è evidentemente inammissibile,
come da costante giurisprudenza di questa Corte non

posto che,

sussiste l’interesse

dell’imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione
pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. – per
mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – in quanto

tale

formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai
sensi dell’art. 530, comma primo, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti
extrapenali (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 dicembre 2016,

n.

51445);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato

che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento

delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
I Consigliere es ensore

Considerato che il ricorso è inammissibile;

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